Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 dicembre 2008

L’espulsione da una scuola superiore pubblica di una studentessa
musulmana che durante le lezioni di educazione fisica si era rifiutata
di togliersi il velo non è in contrasto con il diritto di libertà
religiosa. In una società democratica ove coesistono molteplici
comunità religiose, può rivelarsi necessario limitare la libertà di
religione di alcuni gruppi al fine di conciliare gli interessi dei
vari orientamenti religiosi. Nel caso di specie, inoltre, la
restrizione della libertà di religione non era dettata esclusivamente
da motivi di sicurezza e di salute, ma anche dallo scopo di preservare
la neutralità e la laicità dell’ambiente scolastico pubblico. A tal
proposito, la Corte ricorda che in Francia il principio di laicità è
uno dei principi fondamentali e che la Corte deve lasciare un cospicuo
margine d’apprezzamento alle autorità statali in materia di relazioni
tra Stato e confessioni religiose. (cfr. anche CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza 4 dicembre 2008, Kervanci c. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4926]).

Sentenza 04 marzo 2008

Rimuovere il velo, al fine di sottoporsi ad un controllo
d’identità, costituisce una restrizione ai sensi del secondo
paragrafo dell’articolo 9 CEDU. Occorre perciò stabilire se tale
ingerenza sia “necessaria in una società democratica” per
raggiungere tali finalità. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto,
in relazione ai controlli di sicurezza imposti per l’accesso a
locali consolari, la rimozione temporanea del velo come una misura
necessaria per la sicurezza pubblica. Inoltre, quanto alla proposta
della ricorrente di rimuovere il velo unicamente in presenza di una
donna, la Corte ha affermato che il mancato conferimento dell’incarico
di identificazione ad un agente di sesso femminile da parte delle
autorità consolari non oltrepassasse il margine di discrezionalità
dello Stato in materia. La Corte ha ritenuto, pertanto, che la
ricorrente non avesse subito alcuna restrizione sproporzionata
nell’esercizio del suo diritto alla libertà di religione.

Sentenza 16 marzo 2001

Le refus de l’employeur en raison des conséquences sur le
fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une vendeuse dont
la tête, le cou et une partie du visage étaient dissimulés par un
foulard, est justifié (ex art. 120-2 code du travail) par la nature
de la tâche à accomplir qui impose la neutralité ou à défaut la
discrétion dans l’expression des options personnelles face un large
public ayant des convictions variées. La restriction à la liberté
individuelle de la salariée, dans l’intérêt de l’entreprise,
limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire ne constituant
pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime.
Dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une
coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect
de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

Sentenza 18 dicembre 2002, n.01-00519

L’installazione di un “digicode” (sistema elettronico a combinazione
numerica, comunemente in uso in Francia, che serve per aprire i
portoni principali degli edifici) non viola la libertà religiosa
degli ebrei, che non ammettono l’uso di dispositivi elettrici durante
il sabato e gli altri giorni consacrati al riposo. Non sussiste, per
il proprietario dell’immobile, l’obbligo di installare un altro
sistema di chiusura/apertura delle porte.

Sentenza 07 dicembre 2005, n.264464

Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession
musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses,
peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de
l’ordre public. En conséquence, le retrait temporaire du voile ou du
foulard peut être exigé à l’entrée d’un consulat pour des motifs
de sécurité.

Sentenza 14 aprile 1995, n.125148

Les dispositions relatives à l’obligation d’assiduité de l’article
3-5 ajouté au décret du 30 août 1985 par l’article 8 du décret du
18 février 1991 n’ont pas eu pour objet et ne sauraient légalement
avoir pour effet d’interdire aux élèves qui en font la demande de
bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires
à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête
religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec
l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le
respect de l’ordre public dans l’établissement. Dès lors, elles ne
portent pas atteinte à la liberté religieuse garantie aux élèves.

Sentenza 19 luglio 2005

Cour administrative d’appel de Paris. Sentenza 19 luglio 2005, N° 05PA01831. Legittimità dell’espulsione di un alunno da una scuola pubblica per aver indossato il turbante Sikh. 1ERE CHAMBRE – FORMATION A M. JANNIN, président M. Daniel BENEL, rapporteur M. BACHINI, commissaire du gouvernement BEAUQUIER, avocat REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête […]

Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285396

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285395

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (in questo caso: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.