Sentenza 06 febbraio 1996
Il fatto che un membro di Scientology compia azione di volantinaggio e
di propaganda sulla pubblica via, non è un’illecita operazione
commerciale compiuta in violazione del Codice della strada, ma attiene
ad una delle facoltà del diritto di libertà religiosa. La Chiesa di
Scientology si autofinanzia esclusivamente attraverso la vendita di
materiale informativo e di corsi di formazione spirituale, senza che
queste attività possano essere considerate a fine di lucro, dal
momento che nessun membro ne ottiene un vantaggio economico personale
e diretto.