Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 aprile 2015, n.6611

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidita’
contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da
escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale
sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali
dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre
specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui
interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della
riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e
comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -,
nonchè della stabilità – individuando, sulla base
di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6,
commi 1 e 4) una durata minima di tre anni. Nel caso di specie,
invece, il legame coniugale era gia’ dissolto – se non prima –
certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio,
cioè entro un arco temporale inferiore rispetto a quello
individuato dalle Sezioni Unite ai fini della tutela del
matrimonio-rapporto (cfr. SU Cassazione, sentenze nn. 16379 e 16380
del 17 luglio 2014). [La redazione di OLIR.it ringrazia per la
segnalazione del documento Antonio Angelucci, Università degli
Studi dell'Insubria].

Sentenza 26 marzo 2010, n.7253

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso, le
situazioni di vizio psichico – assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti incapacità del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio – non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art.
120 c.c. In questo senso, è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale
contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell’affidamento della controparte, poichè mentre in tema di
contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà
rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è
ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.