Vita umana
Report 23 maggio 2014
Città del Vaticano, 23 maggio 2014 (Fonte: VIS). Il Comitato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla Convenzione Contro
la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti
(CAT), ha pubblicato un'anticipazione delle Osservazioni
Conclusive relative al Rapporto Iniziale della Santa Sede.
Riconoscendo l'impegno della Santa Sede nel realizzare serie e
sostanziali riforme che hanno determinato un ulteriore progresso dei
principi e degli obiettivi del CAT, le Osservazioni Conclusive
riconoscono la buona volontà della Santa Sede
nell'adempiere e nel far progredire il CAT, nell'istituire
riforme per contrastare gli abusi sessuali e risarcire e promuovere il
trattamento e la cura delle vittime di abusi sessuali.Nel rapporto
viene evidenziato che il Comitato non ha riscontrato violazioni del
CAT da parte della Santa Sede e si riconosce che la Santa Sede, le
diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi
rilevanti per contrastare gli abusi sessuali perpetrati nei confronti
di minori. Nell'esprimere apprezzamento per il dialogo aperto e
costruttivo con la Delegazione della Santa Sede, il Comitato ha preso
atto del fatto che la Santa Sede, le Diocesi cattoliche e gli ordini
religiosi hanno stanziato risarcimenti per le vittime di abusi
sessuali. Infine le Osservazioni Conclusive non asseriscono che
l'impegno della Chiesa nella protezione dei bambini non nati
costituisca una forma di tortura o di trattamento crudele, disumano o
degradante nel CAT, salvaguardando così il diritto umano
fondamentale alla libertà di religione e di opinione e la
tutela e promozione della vita umana.
Parere 30 settembre 2005
Per giustificare bioeticamente il fondamento e i limiti del diritto
alla cura e all’accudimento nei confronti delle persone in stato
vegetativo permanente, va ricordato che ciò che va loro garantito è
il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l’idratazione,
sia che siano fornite per vie naturali che per vie non naturali o
artificiali. Nutrizione e idratazione vanno dunque considerati atti
dovuti eticamente – oltre che deontologicamente e giuridicamente – in
quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base
per vivere. Anche quando l’alimentazione e l’idratazione devono
essere forniti da altre persone ai pazienti in SVP per via
artificiale, sussistono pertanto ragionevoli dubbi sul considerare
tali atti come “atti medici” o “trattamenti medici” in senso proprio,
e non quali forme di assistenza ordinaria di base. Dunque, la
sospensione di tali pratiche va valutata non come la doverosa
interruzione di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una
forma da un punto di vista umano e simbolico particolarmente crudele
di “abbandono” del malato. Tuttavia, qualora l’alimentazione e
l’idratazione assumano “carattere straordinario” e la loro sospensione
sia stata validamente richiesta dal paziente nelle proprie
Dichiarazioni anticipate di trattamento, non pare in dubbio che il
medico possa accedere a tale richiesta, sebbene a questa soluzione
sembra che osti la grande difficoltà psicologica ed umana di lasciar
morire il paziente per inedia. Diversa è invece l’ipotesi tipica
sopra descritta, in cui alimentazione ed idratazione più che il
carattere di un atto medico, abbiano quello di una ordinaria
assistenza di base. In tale fattispecie, la richiesta nelle
Dichiarazioni anticipate di una sospensione di detto trattamento si
configura infatti come istanza di una vera e propria eutanasia
omissiva, omologabile sia eticamente che giuridicamente ad un
intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo.
Varie 2002
Commissione Teologica Internazionale. “Comunione e servizio. La persona umana come immagine di Dio”, 2002. INTRODUZIONE 1. L’aumento esplosivo delle conoscenze scientifiche e delle capacità tecnologiche nell’epoca moderna ha portato notevoli vantaggi al genere umano, ma pone anche difficili sfide. Alla luce delle nostre conoscenze sull’immensità e l’antichità dell’universo appaiono assai meno rilevanti e sicure la […]
Ordinanza 16 agosto 2002, n.249552
Francia. Ordonnance du Juge des Référés du 16 août 2002, n. 249552: “Diritto alla vita e tutela delle convinzioni religiose del paziente” (Omissis) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demandant au juge des référés […]
Sentenza 12 ottobre 2001, n.8465
T.A.R. Lazio, Sezione I bis. Sentenza 12 ottobre 2001, n. 8465. sul ricorso n. 21554/2000 proposto dal Movimento per la Vita Italiano, in persona del Presidente p.t. Carlo Casini, e dal Forum delle Associazioni Familiari, in persona del Presidente p.t. Luisa Capitanio Santolini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliati […]