Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 giugno 2009

La kafala c.d. consesuale si realizza mediante l’accordo diretto tra
la famiglia di origine e quella di accoglienza, siglato davanti ad un
notaio e poi omologato dal giudice. Considerato che, nel nostro
ordinamento si ritiene ormai acquisito il principio della
equiparazione ai fini del ricongiungimento familiare della kafala di
diritto islamico con il modello di affidamento nazionale, resta da
stabilire se anche la kafala consensuale possa o meno avere la
medesima efficacia. Al riguardo, si deve rilevare come il
provvedimento, siglato davanti ad un notaio e poi omologato dal
giudice, debba ritenersi atto assimilabile all’affidamento ai fini che
qui interessano, producendo il medesimo effetto della kafala prevista
dall’ordinamento marocchino per i minori abbandonati e destinato a
cessare al compimento della maggiore età. Inoltre, quanto alla
ammissibilitò del collocamento extrafamiliare, in assenza di
condizioni di abbandono, non può non rilevarsi come l’interesse del
minore possa esssere più pienamente attuato anche in altro contesto,
soprattutto laddove si parli di un Paese che goda di maggiori svluppo
e benessere.

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.

Sentenza 04 marzo 2008

Rimuovere il velo, al fine di sottoporsi ad un controllo
d’identità, costituisce una restrizione ai sensi del secondo
paragrafo dell’articolo 9 CEDU. Occorre perciò stabilire se tale
ingerenza sia “necessaria in una società democratica” per
raggiungere tali finalità. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto,
in relazione ai controlli di sicurezza imposti per l’accesso a
locali consolari, la rimozione temporanea del velo come una misura
necessaria per la sicurezza pubblica. Inoltre, quanto alla proposta
della ricorrente di rimuovere il velo unicamente in presenza di una
donna, la Corte ha affermato che il mancato conferimento dell’incarico
di identificazione ad un agente di sesso femminile da parte delle
autorità consolari non oltrepassasse il margine di discrezionalità
dello Stato in materia. La Corte ha ritenuto, pertanto, che la
ricorrente non avesse subito alcuna restrizione sproporzionata
nell’esercizio del suo diritto alla libertà di religione.

Sentenza 07 dicembre 2005, n.264464

Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession
musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses,
peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de
l’ordre public. En conséquence, le retrait temporaire du voile ou du
foulard peut être exigé à l’entrée d’un consulat pour des motifs
de sécurité.

Sentenza 09 giugno 2005, n.12169

Il concetto di “carico”, di cui al testo unico sull’immigrazione,
sia nel diritto interno che in quello internazionale, integra il
collegamento esistente tra due soggetti, per il quale uno ha l’onere
del sostentamento dell’altro, che non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. Conseguentemente, nessun riferimento specifico
ad altri concetti, come quello di potestà sui minori dei genitori,
esclusiva o concorrente, può avere rilievo per negare il diritto
dello straniero extracomunitario alla riunione ai figli minori, quando
al loro sostentamento provveda in via esclusiva, non contribuendovi
l’altro genitore (nel caso si specie, una cittadina marocchina,
dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiugimento
con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco,
impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte
dell’Ambasciata Italiana, motivato in forza dell’avvenuto atto di
ripudio dell’istante da parte del primo marito).