Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Codice penale 03 marzo 1881

Codice penale dei Paesi Bassi. Approvato con legge 3 marzo 1881 (Wetboek van Strafrecht – Wet van 3 maart 1881) THE DUTCH PENAL CODE – March 3, 1881 (omissis) BOOK II SERIOUS OFFENSES TITLE V SERIOUS OFFENSES AGAINST PUBLIC ORDER Article 137c. 1. A person who publicly, either orally, or in writing, or by image, […]

Codice penale 23 gennaio 1974

Codice penale austriaco. Approvato con legge federale 23 gennaio 1974. Strafgesetzbuch (StGB) Bundesgesetz 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch-StGB) BGBl 1974/60 idF BGBl I 15/2004 Besonderer Teil (Omissis) Achter Abschnitt Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten § 188 (Herabwürdigung religiöser Lehren) Wer öffentlich eine Person […]

Sentenza 18 aprile 2005, n.168

Venuto meno con la modifica del Concordato lateranense il principio
secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato,
il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla
religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione»
nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che
sanciscono, rispettivamente, i principî dell’eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e
dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050

Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque
manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad
offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari
da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura
vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o
incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività
svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è
stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato
di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento
psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del
fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è
conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo
attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà
verso i defunti.

Ordinanza 06 dicembre 1995, n.529

Pretura di Trento. Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Ordinanza 6 dicembre 1995, n. 529. Il pretore Letti gli atti del procedimento penale a carico di X.X., nato a XXXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX e X.X., nato a XXXX il XXXXXX, ed ivi residente, via XXXXXXX; imputati “dei reati p. e p. […]

Ordinanza 26 febbraio 2002, n.34

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 402 c.p. – che
punisce con la reclusione fino a un anno “chiunque pubblicamente
vilipende la religione dello Stato”, accordando una tutela
privilegiata alla sola religione cattolica – in quanto la disposizione
censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per
violazione degli art. 3 e 8 cost., con la sent. n. 508 del 2000,
successiva all’ordinanza di rimessione.