Sentenza 10 marzo 2009, n.10535
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 c.p. non
occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a
fedeli ben determinati, potendo invece essere genericamente riferite
alla indistinta generalità dei fedeli. Questa norma infatti protegge
il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese
verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una
confessione religiosa o dei suoi ministri (nel caso di specie, la
Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine
web, su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum
sulla religione cattolica, ritenuti offensivi verso il comune
sentimento religioso).