Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 23 maggio 2002, n.213

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 8 cost., la
q.l.c. dell’art. 404 c.p., il quale, sanzionando esclusivamente le
offese commesse ai danni della religione cattolica, porrebbe
quest’ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto
alle religioni diverse da quella cattolica, in quanto il rimettente
muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall’art. 406
c.p., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di
confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Sentenza 28 novembre 1957, n.125

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice
penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo,
in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende
l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori
morali e sociali attinenti all’interesse oltre che del singolo della
collettività.