Decreto 05 novembre 2008
Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.