Sentenza 17 luglio 2017, n.530
La redazione di OLIR.it ringrazia la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Universidad del País
Vasco per la segnalazione di questo documento, disponibile
all'indirizzo:
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
La redazione di OLIR.it ringrazia la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Universidad del País
Vasco per la segnalazione di questo documento, disponibile
all'indirizzo:
European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l'homme DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE (Requête no 37798/13) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2017 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Belcacemi et […]
"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."
Si ringrazia la Professoressa Adoración Castro Jover
(Universidad del País Vasco) per la segnalazione del documento
"L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la
volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di
un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più
assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non
può essere considerata come un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
ai sensi di detta disposizione."
"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel
senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in
modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul
luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva."
In an increasingly multi-ethnical and culturally diverse society, we
would emphasise that issues concerning attire and symbols motivated by
religious belief and conviction must be handled by all judicial bodies
with great tact and sensitivity. Tribunals should be considerate and
respectful in their approach. Simple measures such as limited
screening or minimising the courtroom audience should be
considered. Tribunals should be particularly careful to point out that
the maintenance of attire of this kind might impair the panel’s
ability to evaluate the reliability and credibility of the evidence of
the party or witness concerned and it could have adverse consequences
for the Appellant. Where issues of this kind arise, a Tribunal’s
experience, expertise, common sense, pragmatism and sense of fairness
will be invaluable tools.