Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2017, n.24084

"La decisione di stabilirsi in una società con valori di
riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur
leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società
ospitante".

(fonte: www.ilsole24ore.com)

Legge federale 18 giugno 2004

Legge federale 18 giugno 2004: “Unione domestica registrata di coppie omosessuali” (LUD) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 129 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio […]

Progetto di legge 01 agosto 2002

Progetto di modifica dei reati di vilipendio presentato al Ministro della Giustizia dalla Commissione di studio per la riforma del codice penale istituita con D.I. 23 novembre 2001. IL PROGETTO DI MODIFICA DEI REATI DI VILIPENDIO Sommario: I. Relazione. – 2. Articolato. l. Relazione Il Codice Penale del 1930 ha previsto una molteplicità di fattispecie […]

Decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1986, n.539

D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539: "Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, […]

Risoluzione 23 ottobre 1995, n.95/C 312/01

Consiglio dell’Unione Europea e Consiglio d’Europa. Risoluzione N. 95/C 312/01 del Consiglio dell’Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia (Strasburgo 23 ottobre 1995) I. – Considerazioni generali L’istruzione e la formazione svolgono un ruolo di […]

Decreto Presidente Repubblica 21 luglio 1987, n.350

D.P.R. 21 luglio 1987, n. 350: “Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 199 del 27 agosto 1987) È approvato il programma d’insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica, di cui al testo annesso al presente decreto. Il Ministro della pubblica istruzione, […]

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.