Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Poiché l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del
1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, la
quale può essere ricondotta agli art. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni
poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà
sociale, le controversie che hanno ad oggetto la spettanza di tale
indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in
quelle previste dall’art. 442 c.p.c. Inoltre risulta essere
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del
soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo
sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto
la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a
causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia
riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi
derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la
diversità dell’indennizzo accordato.

Sentenza 21 ottobre 2000, n.13923

L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha
natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato,
riconducibile agli art. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a
carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà
sociale, tant’è che esso è alternativo alla pretesa risarcitoria
volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in
conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del
S.s.n.. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di
tale indennità rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c..