Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: "Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118". (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista la legge […]

Ordinanza 30 maggio 2005, n.11426

L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.

Legge regionale 09 dicembre 2002, n.42

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42: “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità : riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 32 del […]

Parere 28 settembre 2000, n.289

Le Fabbricerie – e più precisamente quelle, tra di esse, preposte
alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 –
possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad
acquisire la qualifica di O.N.L.U.S, previa modifica dei rispettivi
statuti ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Tale previsione normativa definisce come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo
svolgimento di attività – tra l’altro – nel settore della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10, comma. 1, lett.
a) n. 7). In particolare, sotto il profilo della natura giuridica, le
Fabbricerie non possono infatti qualificarsi nè come enti
ecclesiastici in senso proprio (art. 10, comma 9), nè come come enti
di diritto pubblico, con conseguente esclusione – in quest’ultimo caso
– della attribuzione della qualifica di ONLUS (art. 10, comma 10). Lo
scopo di utilità pubblica perseguito da un determinato soggetto
giuridico non gli attribuisce, infatti, di per sé carattere
pubblicistico, qualora l’attività esercitata non sia considerata
dallo Stato come integratrice della propria attività, potendo agire
in veste di ausiliari anche enti privati o semplici individui. Nè a
diversa conclusione può condurre il sistema di controlli
amministrativi stabilito per le Fabbricerie, in quanto tale sistema –
se rappresenta sopravvivenza dello ius supremae inspctionis degli
antichi regimi giurisdizionalisti – non costituisce un decisivo indice
di riconoscimento del carattere pubblico degli Enti medesimi, posto
che esso, nelle sue forme repressive e sostitutive, non presenta
particolari differenze rispetto a quello esercitato dall’autorità
governativa sulle fondazioni a norma dell’art. 25 c.c.. Sempre in
tema di controlli, assume, infine, decisivo rilievo la circostanza che
l’Autorità amministrativa non ha alcun potere costitutivo di
disporre la soppressione della Fabbriceria, potendone solo accertarne
– in via ricognitiva – l’estinzione (art. 41 D.P.R. n. 33 del 1987),
allo stesso modo in cui l’Autorità medesima dichiara l’estinzione
delle persone giuridiche private (art. 27 c.c.).

Legge regionale 11 dicembre 2003, n.19

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19: “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 51 del 17 dicembre 2003) Capo I – Disposizioni generali (Omissis) ARTICOLO 2 (Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale) 1. Le istituzioni, […]

Legge regionale 26 novembre 2003, n.23

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23: “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 22 del 1 dicembre 2003, Supplemento Straordinario n. 4 del 9 dicembre 2003) TITOLO I – PRINCIPI ARTICOLO 1 (Principi generali e finalità) […]

Legge regionale 16 novembre 2004, n.22

Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22: “Norme sull’associazionismo di promozione sociale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 50 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La presente legge promuove lo sviluppo dell’associazionismo, salvaguardandone l’autonomia, allo scopo […]

Legge regionale 28 aprile 2004, n.9

Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9: “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 45 del 6 maggio 2004) ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società […]

Legge regionale 24 dicembre 2004, n.30

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 12 del 29 dicembre 2004) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo […]

Legge regionale 09 gennaio 2004, n.1

Legge finanziaria regionale 2004, 9 gennaio 2004, n.1 (da "Bollettino Ufficiale della Regione Molise" n. 1 del 16 gennaio 2004) (Omissis) ARTICOLO 2 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) 1. Per l’anno di imposta 2004, in attuazione della facoltà di cui all’articolo 7, della legge regionale 30 dicembre 2002, n.45 […]