Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 febbraio 2017, n.4196

E' possibile acquisire per usucapione la proprietà
esclusiva della cappella di famiglia. In questo senso, l’aspetto
determinante è la prova di aver esercitato, sulla cappella in
questione, un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro,
inteso sia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia come
diritto di accesso al sepolcro in cui si trova tumulata la salma dei
propri congiunti. Accertato, dunque, che, per oltre 20 anni, una
persona abbia tumulato i propri defunti nella cappella, facendone uso
continuativo, ritenendo di essere titolare del relativo diritto al
sepolcro e comportandosi come tale, in modo pacifico e indisturbato
(nel caso di specie, avendone anche le chiavi della stessa), determina
l’usucapione e il diritto alla proprietà esclusiva.

Sentenza 23 dicembre 2010, n.26009

L’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice
atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia
cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e
abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’animus
“rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve, peraltro, essere rivolta
specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e, quindi,
tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una
concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. In
sostanza, la semplice disponibilità dell’immobile con i poteri del
detentore non può valere, in difetto di un’idonea prova rilevante ai
sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2, a dimostrare il passaggio dalla
detenzione al preteso possesso “animo domini”, valido agli effetti
dell’acquisto per usucapione (nel caso di specie, il ricorrente –
esponendo di avere acquistato in virtù di usucapione la proprietà di
un fabbricato ad uso abitativo di proprietà di una sua zia – 
conveniva in giudizio la parrocchia a cui l’immobile era stato donato
poco prima di morire dalla proprietaria).

Sentenza 27 marzo 2003, n.11346

In materia possessoria, l’art. 704 c.p.c., che prevede che le domande
relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio
petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest’ultimo, non
configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, nè
tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia
o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione
impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul
primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio
e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre
all’identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno
parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio
possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una
perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali
assunte nell’altro giudizio. Nel caso di specie un parroco non può
acquistare per usucapione un immobile concesso alla parrocchia per lo
svolgimento di attività connesse al culto perchè il locale non gli
è stato consegnato “ad personam” ma come rappresentante della
comunità parrocchiale.

Sentenza 05 ottobre 1993, n.9838

Il diritto al sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, ha
natura reale e patrimoniale; pertanto, l’esercizio di un potere di
fatto – corrispondente al contenuto di quel diritto – dà luogo a
possesso in senso tecnico utile ai fini dell’usucapione.