Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 novembre 2018, n.C-342/17

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che una normativa nazionale che
vieta ai cittadini di fornire un servizio di conservazione di urne
cinerarie costituisce una ingiustificata restrizione alla
libertà di stabilimento. Per quanto riguarda la tutela della
salute, le ceneri sono infatti inerti dal punto di vista biologico;
circa la tutela del rispetto della memoria dei defunti, una simile
normativa si spinge oltre quanto necessario per conseguire
l'obiettivo e infine, quanto ai valori morali e religiosi
prevalenti in Italia che osterebbero a una finalità di lucro di
simile attività, la Corte ricorda che quest'ultima è
già assoggettata a una tariffa imposta dalla pubblica
autorità e che, dunque, l'Italia non la ritiene di per
sè contraria ai propri valori.

Si ringrazia
Patrizia Clementi per la segnalazione.

Legge regionale 22 febbraio 2012, n.4

L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4: "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie". (Omissis) Art. 4 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri 1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente […]

Legge regionale 28 aprile 2009, n.14

L.R. Basilicata 28 aprile 2009, n. 14: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”. ARTICOLO 1 Finalità Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro […]

Sentenza 19 aprile 2006, n.1031

La controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti
nascenti da una concessione cimiteriale fuoriesce dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo e non può che
trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove
infatti non vengano in rilievo questioni relative al rapporto
pubblicistico con l’ente concedente, ma controversie riguardanti
soggetti privati ed attenenti all’estensione dei diritti soggettivi
relativi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste
infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che in tal caso
non vengono in discussione né il provvedimento, né il rapporto
concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo
stesso nascono.

Legge regionale 21 luglio 2004, n.12

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 12: “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 32 del 4 agosto 2004) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e […]