Accordo 02 dicembre 2011
[entrato in vigore il 17 dicembre 2012]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
[entrato in vigore il 17 dicembre 2012]
DECRETO 26 marzo 2001: "Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facolta' Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449". (GU n. 95 del 24-4-2001) IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che stabilisce che le […]
DECRETO 24 maggio 2001: "Modificazioni al decreto 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facolta' Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449". (GU n. 147 del 27-6-2001) IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto ministeriale 26 marzo […]
In Olir: Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 18 aprile 2005, n.
1762 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2399].
Accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, 18 dicembre 2008 (*). La République française, d’une part, et Le Saint-Siège, d’autre part, ci-après dénommés « les Parties », Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée […]
In Olir: Parigi. Firmato un Accordo tra Santa Sede e Francia sul mutuo
riconoscimento dei gradi e dei diplomi dell’insegnamento superiore (18
dicembre 2008) [https://www.olir.it/news/archivio.php?id=1941]
Ministero dell’Università e della Ricerca. Decreto 16 maggio 2007: “Riconoscimento di lauree e lauree specialistiche rilasciate dalla facolta’ Valdese di Teologia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 124 del 30 maggio 2007) IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’art. 15 […]
Il possesso del titolo di studio di “Baccalaureato in Sacra
Teologia”, riconosciuto quale diploma universitario in “Sacra
Teologia” dall’ordinamento italiano, per effetto della L. n.
121/85 e del D.P.R. n. 175/94, giusto scambio di note tra l’Italia e
la Santa Sede del 25.1.1994, non comporta che sia stata
automaticamente sancita anche una equipollenza dello stesso con
diplomi di laurea in altre discipline, prescritti come necessari e
sufficienti per la partecipazione a concorso pubblico per titoli ed
esami. Al riguardo, occorre infatti un atto di riconoscimento
generale, che stabilisca detta equipollenza mediante legge o decreto
ministeriale. Nè quest’ultima può ritenersi sussistente solo in
forza di parere espresso dal C.U.N. in un caso analogo, posto che
detto organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie
nient’altro rappresenta che un sia pure autorevole orientamento,
indirizzato al Ministro su molte questioni relative ai settori
scientifico disciplinari ed agli atenei, ivi comprese quelle inerenti
alla equipollenza dei titoli culturali accademici.
La persona che abbia conseguito l’idoneità a ricercatore
universitario confermato ai sensi dell’art. 9, Decreto del Ministero
della pubblica istruzione 22 dicembre 1982, in relazione al Decreto
del Presidene della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ha titolo
per chiedere l’inquadramento presso l’istituto universitario presso il
quale il soggetto stesso abbia superato il giudizio d’idoneità,
qualora al tempo del giudizio predetto l’istituto non avesse istituito
il relativo ruolo. E’ successivamente tenuto invece a chiedere
l’inquadramento presso altra università non statle nel termine di
trenta giorni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità, restandogli
altrimenti preclusa la possibilità di richiedere tale inquadramento
alla propria università al momento successivo dell’istituzione del
ruolo.
L’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede ha disposto – all’articolo 10, n. 3 – che «le nomine dei
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica». In particolare, tale
gradimento – ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 195/1972 a cui il Protocollo addizionale si richiama
– costituisce un fatto estraneo all’ordinamento italiano, la cui
concreta sussistenza rappresenta un presupposto di legittimità della
nomina del docente, non sindacabile né dall’Università Cattolica,
né dal giudice amministrativo; l’assenza del gradimento obbliga
pertanto gli organi dell’Università Cattolica a prenderne atto, nel
senso che essi non possono attivare una fase del procedimento volta ad
accertare le ragioni di tale assenza, nè possono disporre la nomina,
in contrasto con le determinazioni dell’autorità ecclesiastica.