Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 febbraio 2015, n.2400

Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso
sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto
tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo relazionale
che caratterizza l’unione "omoaffettiva", invece,
riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2
Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto
dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può
acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello
matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una
disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali
scaturenti dalla relazione in questione. L’insussistenza di un
obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle
unioni omoaffettive è stata del resto ribadita dalla sentenza
n. 170 del 2014
della Corte Costituzionale, nella quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
disciplina normativa che faceva conseguire in via automatica, alla
rettificazione del sesso, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, senza preoccuparsi di prevedere per
l’unione, divenuta omoaffettiva, un riconoscimento e uno statuto
di diritti e doveri che ne consentisse la conservazione in una
condizione coerente con l’art. 2 Cost. (e 8 Cedu). La Corte ha
in questo senso evidenziato che il contrasto in tale fattispecie si
determina il “passaggio da uno stato di massima protezione
giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza", con
conseguente necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Decreto 16 aprile 2010

Ove si ritenga che lo straniero entrato regolarmente in Italia e in
attesa di ottenere il permesso di soggiorno possa contrarre
matrimonio, ex art. 116 C.C., in quanto ritenuto regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole
ritenere che non sia in tale condizione e non possa contrarre
matrimonio colui che sia entrato regolarmente in Italia ed abbia
conseguito il permesso di soggiorno e che, seppure con ritardo, ne
abbia chiesto il rinnovo dopo la sua scadenza, posto che costui non è
irregolare, ma in attesa del provvedimento amministrativo che consenta
il suo soggiorno in Italia per il tempo previsto dalla legge. La
libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta
autonomia riguarda, del resto, la sfera dell’autonomia e
dell’individualità ed è, quindi, una scelta sulla quale lo Stato,
che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
(art. 29 della Costituzione), non può interferire, salvo che non vi
siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la
salute pubblica, la sicurezza o l’ordine pubblico.

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Per approfondire in OLIR.it
Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali. Circolare 7 agosto 2009, n. 19
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5073]: “Legge 15
luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”.

Ordinanza 29 luglio 2009

Non è  manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, l08, 143, 143 -bis , 156
-bis cod. civ. in rapporto agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in
cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di
contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

Legge 15 luglio 2009, n.94

Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". (Gazz. Uff. della Repubblica italiana 24 luglio 2009, n. 170, Suppl. Ord. n. 128) Art. 1. (omissis) 15. All'articolo ll6, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: … nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio […]

Circolare 26 marzo 2001, n.2

Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali. Circolare 26 marzo 2001, n. 2: “D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127». Pubblicazioni di matrimonio” (da “Gazzetta Ufficiale […]

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Protocollo 18 giugno 1997, n.FG-1-467/ACA

Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari dei Culti. Servizio Affari dei Culti. Prot.n. FG-1-467/ACA, 18 giugno 1997. OGGETTO: Celebrazione matrimonio – Ministro di culto Ermanno Giuliato. Con la nota in riferimento é stato fatto presente che l’ufficiale dello stato civile del Comune di Villorba avrebbe rifiutato l’autorizzazione alla celebrazione di un matrimonio al ministro […]