Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 10 marzo 2016, n.52

Spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di
avviare trattative con una determinata associazione, al fine di
addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una
speciale disciplina dei reciproci rapporti (ex art. 8, comma 3 della
Costituzione). Di tale decisione – e, in particolare, per quello che
qui interessa ovvero della decisione di non avviare le trattative – il
Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di
fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Nel caso di specie,
non spettava perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera
dei giudici comuni.


La Redazione di OLIR.it ringrazia per
la tempestiva segnalazione del documento Mathia Benassuti


Comunicato Stampa: Sintesi della
sentenza relativa al conflitto n. 5 del 2014, proposto dal Governo
avverso la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione n. 16305 del 2013
[fonte:
www.cortecostituzionale.it]


In OLIR.it
Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 23 giugno 2013, n.
16305

Corte
Costituzionale, ordinanza17 marzo 2015, n. 40

Ordinanza 17 marzo 2015, n.40

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in proprio
e a nome del Consiglio dei Ministri) nei confronti della Corte di
cassazione, sul presupposto – sostenuto dai ricorrenti
richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost. – che
quest’ultima, con la sentenza
n. 16305 del 2013
, avrebbe illegittimamente esercitato il suo
potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo
politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa
la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile
di controllo da parte dei giudici comuni (nel caso di specie, in
tema di avvio o meno delle trattative per la conclusione di una intesa
ex art. 8, comma 3 della Costituzione).

Sentenza 03 luglio 2014, n.7068

Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine
al carattere non confessionale dell’Associazione ricorrente (nel
caso di specie, UAAR), in quanto richiama una concezione di
confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale
presupposto, “un fatto di fede rivolto al divino” –
escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto
ad escludere l’esistenza del trascendente e del divino – non
sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando
viceversa coerente con il significato che, nell’accezione
comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di
culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con
ciò che ritiene un ordine superiore e divino; tenuto poi conto
del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello
"Statuto") "organizzazione filosofica non
confessionale", che "si propone di rappresentare le
concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le
organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni
del mondo di carattere religioso", con ciò
autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell'ambito delle
confessioni religiose, deve ritenersi infondato il ricorso presentato
contro il provvedimento di diniego dell'avvio delle trattatative
per stipulare una intesa con lo Stato ex art. 8, comma 3 della
Costituzione.


In OLIR.it:
Corte di
Cassazione. Sezioni Unite
Civili. Sentenza
28 giugno 2013, n. 16305

Consiglio
di Stato. Sentenza 18 novembre 2011, n. 6083

Sentenza 28 giugno 2013, n.16305

L’attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può
essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere
dell’esecutivo, risultando altrimenti incompatibile con la garanzia di
eguale libertà di cui all’art. 8, comma 1 della Costituzione. Né lo
Stato può trincerarsi, per negare tale possibilità, dietro la
difficoltà di elaborazione della definizione di confessione
religiosa. Se da tale nozione discendono conseguenze giuridiche, è
infatti inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano
carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il
riconoscimento di diritti e facoltà connesse a tale qualificazione.

————————-
In OLIR.it
Consiglio di Stato. sentenza 18 novembre 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5713]

Sentenza 18 novembre 2011, n.6083

Il diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
richiesta di avviare trattative per la conclusione di una Intesa ex
art. 8, comma 3, Cost. non può venire qualificato come atto politico,
stante l’insussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità
dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia
e funzionamento dei pubblici poteri; nè può essere ritenuto
insindacabile l’accertamento preliminare circa la riconducibilità del
richiedente (nel caso di specie, l’UAAR – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti) alla categoria di “confessione religiosa”, in
quanto la capacità di ogni confessione che lo richieda di stipulare
un’intesa costituisce corollario immediato del principio di eguale
libertà di cui al primo comma dell’art. 8, Cost. Ne deriva che quanto
meno l’avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove
si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di
qualificabilià dell’istante come confessione religiosa, salvo
restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito
delle trattative o di non tradurre in legge l’intesa medesima, e
dall’altro, la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità
tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il
soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero
di rientrare nella suddetta categoria.