Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 26 settembre 1996, n.571

DPR 26 settembre 1996, n. 571: “Intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 262 dell’8 novembre 1996) (Omissis) […]

Protocollo di intesa 10 marzo 2009

Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 10 marzo 2009 PREMESSO E CONSIDERATO – che la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche, con la sottoscrizione de1 presente protocollo d’intesa, […]

Sentenza 06 novembre 2008, n.58911/00

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I principi professati dal movimento Bhagwan Shree Rajneesh, seguaci di
Rajneesh Chandra Mohan meglio conosciuto con il nome di Osho, sono di
“sufficiente forza, serietà, coesione e importanza” per essere
considerati una credenza religiosa, dunque da tutelare ai sensi
dell’’art. 9 della CEDU. La campagna realizzata dal governo
tedesco contro le sette a partire dal 1979 ha “potuto avere
conseguenze negative” per i ricorrenti, interferendo con i diritti
garantiti da tale norma. Tuttavia tale interferenza risponde agli
scopi legittimi di proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine
pubblico e la protezione dei diritti altrui, infatti, “il numero in
aumento di movimenti religiosi ed ideologici nuovi genera conflitto e
sottopone a tensione la società tedesca”. Secondo la Corte, la
campagna avviata contro le sette corrispondeva dall’esigenza del
Governo, di fornire informazioni in grado di contribuire al dibattito
tipico di una società democratica in materie di interesse pubblico e
di focalizzare l’attenzione sui pericoli derivanti dall’adesione a
gruppi religiosi comunemente definiti come “sette”.
L’interferenza dello Stato tedesco nei riguardi dei diritti della
confessione religiosa appellante è da considerarsi, perciò,
legittima in virtù di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, che
prevede la possibilità di limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, che siano motivate dall’esigenza di tutelare la
sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione dei diritti e libertà
altrui. Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’illegittimità
di una campagna pubblicitaria attuata dal governo tedesco, avviata nel
1979 con lo scopo di mettere in guardia i cittadini dai pericoli di
adesione alle sette religiose, accusate di avere effetti distruttivi
sui propri adepti e di attuare su di essi tecniche di manipolazione. I
ricorrenti, seguaci di Osho, avevano instaurato nel 1984 un
procedimento giudiziario contro la campagna del governo, durata fino
al 2002 quando la Corte Costituzionale di Germania ha impedito nella
campagna governativa l’uso dei termini “distruttivo” e “manipolano i
loro membri”, ma ha anche stabilito che le autorità potessero
informare il pubblico con informazioni adeguate sui gruppi religiosi;
campagna circa la quale era già intervenuta la Helsinki Foundation
for Human Rights affermando che il termine “sette” usato dalle
autorità tedesche aveva una connotazione negativa ed era da ritenersi
diffamatorio. La Corte di Strasburgo ha, inoltre, considerato che il
periodo di 18 anni in cui si è svolto il procedimento sia stato
troppo lungo in violazione dell’ Articolo 6.1. della CEDU.

Risoluzione 16 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, – viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sul processo di riforma dei trattati, – visto […]

Intesa 18 maggio 2007

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L’intesa sostituisce quella stipulata il 17 giugno 2000, relativa
alle problematiche di tutela e di valorizzazione dei beni culturali di
proprietà ecclesiastica, nella scia di quella a suo tempo definita
tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana (13 settembre 1996). La stesura
di un nuovo testo era divenuta necessaria a seguito delle modifiche
normative statali e provinciali nel frattempo intervenute nello
specifico ambito della tutela del patrimonio culturale, quali la legge
provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di
beni culturali), il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), nonché per l’intervento di una
nuova Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, entrata in vigore il
4 febbraio 2005, che entra nel merito di problematiche non altrettanto
approfondite nel testo precedente.
A ciò si aggiunga che sempre nella primavera del 2005 era stato
sottoscritto l’importante accordo di collaborazione tra la Provincia
autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento finalizzato a garantire
un sicuro supporto tecnico ed economico al progetto di catalogazione
territoriale dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, cui
collabora nello specifico la Soprintendenza per i beni
storico-artistici.
Alla luce di questi sviluppi, l’Osservatorio per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica, costituito proprio ai
sensi della prima Intesa del 2000 quale organo consultivo composto da
esperti della Curia arcivescovile tridentina e della Provincia
autonoma di Trento ed incaricato di approfondire e concordare
soluzioni comuni alle principali problematiche coinvolgenti i beni
culturali, ha ritenuto di dover promuovere una nuova stesura e ha
lavorato nel corso del 2006 sia nell’ambito di sedute comuni sia in
gruppi ristretti di lavoro per redigere l’intesa oggi sottoscritta.
L’aggiornamento ha toccato soprattutto le tematiche relative alla
reciprocità di informazione sugli interventi diretti alla
salvaguardia dei beni, i meccanismi autorizzativi anche in relazione
ad eventuali esigenze di culto, le modalità di provvedimenti di
custodia di opere a rischio anche in relazione all’attività del
Museo Diocesano Tridentino, la catalogazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico, nonché la qualificazione degli operatori di
restauro.
Scopo ultimo dell’intesa è quello di garantire una sempre maggiore
collaborazione fra la Provincia autonoma di Trento, cui competono le
funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
mobili e immobili, e l’Arcidiocesi, quale Autorità ecclesiastica
territorialmente competente, per armonizzare con le esigenze di
carattere religioso l’applicazione delle leggi vigenti in materia e
gli interventi di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni
mobili e immobili appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Approvata con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 13 aprile 2007,
n. 743, Autorizzazione alla stipulazione con l’Arcidiocesi di Trento
di una nuova intesa relativa alla tutela ed alla valorizzazione di
beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni ecclesiastiche

Legge 10 dicembre 2007, n.LVI

Stato Città del Vaticano. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.10 dicembre 2007. LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA` DEL VATICANO Vista la legge fondamentale dello Stato della Citta` del Vaticano 26 novembre 2000; Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, […]

Sentenza 03 maggio 2007

Dans l’affaire 97 Membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah
de Gldani et 4 autres c. Géorgie, la Cour européenne des Droits de
l’Homme a condamné la Géorgie pour violation de l’article 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme (interdiction des
traitements inhumains ou dégradants), de l’article 9 (droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l’article 14
(interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 9.
Le 17 octobre 1999, une centaine de Témoins de Jéhovah réunis dans
un théâtre ont été violemment agressés par un groupe de religieux
orthodoxes dirigé par le prêtre défroqué orthodoxe Vassil
Mkalavichvili. Bloqués dans la salle, les victimes, dont des femmes
et des enfants, ont ainsi reçu des coups de poing, de pied, de bâton
et de croix de fer. Des femmes ont été traînées à terre par les
cheveux, précipitées dans les escaliers ou flagellées à coup de
ceinture. Des Bibles et autres ouvrages religieux ont ensuite été
brûlés. Des chaînes nationales ont diffusé des enregistrements
vidéos de cette attaque, le ” père Basile ” se vantant lui-même
d’être à l’origine de ces agressions. Dans son arrêt du 3 mai 2007,
la Cour européenne a reconnu des traitements inhumains pour 25
personnes et des traitements dégradants pour 14 autres requérants.
Les juges européens ont conclu également à la violation de
l’article 3 du fait du refus de la police d’intervenir sur les lieux
et de l’indifférence totale des autorités géorgiennes. Il est
notamment reproché aux autorités géorgiennes d’avoir manqué à
leur obligation de protéger le libre exercice des droits à la
liberté de religion des requérants. D’octobre 1999 à novembre
2002, les Témoins de Jéhovah auraient fait l’objet de 138 attaques
violentes. Des 784 plaintes enregistrées, aucune n’aurait fait
l’objet d’une enquête diligente et sérieuse.

Regolamento 20 luglio 2006, n.2

Regolamento n. 2 del 20 luglio 2006 sulla procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 183 dell’8 agosto 2006) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, […]

Sentenza 19 giugno 2006, n.27613

La scelta di far frequentare la lezione di catechismo nello stesso
giorno fissato per l’incontro con il padre non costituisce violazione
del provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione posto
che le decisioni dei parroci in materia di catechismo sono
insindacabili, stante la natura collettiva delle stesse e la
necessità di tener conto degli impegni scolastici dei ragazzi.