Le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente
considerate, un elemento di per sé probante ai fini
dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso
ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i
diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le
obbligazioni essenziali del matrimonio. Un’eventuale valutazione di
indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del giudizio
di validità del matrimonio spetta, pertanto, unicamente al tribunale
ecclesiastico, il quale dispone di ampie possibilità istruttorie,
connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del
Codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove
di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano
lecite.
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In OLIR.it
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 28 settembre 2010, n.
7166 (II grado)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5504]
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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002