Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 gennaio 2006, n.9

Le disposizioni che limitano a determinate fasce orarie l’attività di
televendita di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici e la
pubblicità di tali servizi mediante sistemi di tipo interattivo
audiotex e videotex (commi 3 e 6 dell’ art. 5 ter del Regolamento,
introdotto con la delibera n. 34/05/CSP dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni), costituiscono ugualmente espressione della
potestà regolamentare espressamente riconosciuta all’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, ed, in particolare, risultano
conformi all’art. 15, ottavo comma, della 1egge 6 agosto 1990, n.
223, che vieta in assoluto le trasmissioni “che possono nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori”, ed all’art. 3, quarto comma,
del d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, che ha riservato la fascia oraria dalle
ore 23,00 alle ore 7,00 per particolari trasmissioni televisive che
possano incidere sulla sensibilità dei minori. Sussiste infatti il
concreto ed imminente rischio che la sensibilità ed il processo di
maturazione di questi ultimi, ancora privi di una autonoma capacità
di valutazione e di discernimento, possa essere negativamente
influenzata dalla continua presenza di maghi, astrologi, chiromanti e
cartomanti che, con la forza suggestiva del video, inducano a credere,
senza nessuna evidenza logica, che si possa acquistare la fortuna o si
possa predire il futuro attraverso i servizi offerti, a pagamento, via
etere.