Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 24 marzo 2005

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di
seggio non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o
di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una
determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione
in materia religiosa. Né, per il solo fatto di permanere durante lo
svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o
referendarie, tale presenza è idonea ad assumere una connotazione
particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la
formazione dell’opinione politica o l’espressione del voto da parte
degli elettori. E’ inoltre dubitabile che sussista in astratto il
diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente
l’adeguamento dell’ordinamento ad un principio costituzionale
(quale il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò
significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare
concretamente l’azione della P.A. al di fuori della normativa
(costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede
alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed – in
secondo luogo – presupporrebbe che, a semplice richiesta di chiunque e
mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, l’Autorità
giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nell’emanazione di
disposizioni normative dirette ad attuare nell’ordinamento i principi
costituzionali aventi carattere non precettivo, ma programmatico.