Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).

Risposta a interrogazione 27 novembre 2001, n.E-1807/01

Consiglio dell’Unione europea. Risposta data all’interrogazione scritta E-1807/01, 27 novembre 2001. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 81 E del 4 aprile 2002, pag. 64) Nel partenariato per l’adesione della Repubblica di Turchia il Consiglio ha individuato le seguenti priorità concernenti in particolare la libertà di culto e la diversità culturale: Garantire a tutti […]