Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 05 febbraio 1996

Pretura di Tirano. Ordinanza 5 febbraio 1996: “Turbamento di funzioni religiose”. Pret. Licitra – Imp. D. (Omissis) Motivazione — All’esito dell’esperita istruttoria, l’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe. In sede dibattimentale, veniva aggiunta la contestazione di cui agli artt. 403 e 406 c.p. Venivano assunte varie testimonianze e, […]

Sentenza 11 maggio 1967

È responsabile di turbamento di funzioni religiose del culto
cattolico chi, con cosciente volontà di compiere atti produttivi di
turbamento, interrompa il sacerdote celebrante durante una predica,
esortandolo a non trattate argomenti di natura sindacale che a suo
vedere non gli competono.

Sentenza 20 marzo 2000

La condotta di invasione arbitraria ai fini dell’art. 633 c.p. deve
essere supportata dall’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo
specifico di “occupare o comunque trarre profitto” dal bene
invaso: non è, quindi, dato di confondere i concetti di “invasione
arbitraria” e di “occupazione”, considerati separatamente dal
legislatore e riferiti a due elementi diversi del reato, e cioè
rispettivamente a quello della condotta vietata ed a quello
dell’elemento psicologico. L’occupazione in sé, e cioè il mero
permanere invito domino in un determinato bene, pur ovviamente
rimanendo un comportamento censurabile in sede civile, non rileva ai
fini dell’elemento oggettivo del reato, integrato invece dalla mera
invasione arbitraria. Ne consegue che il reato non ricorre laddove si
sia in presenza di una “occupazione invito domino” da parte di chi
sia già nel possesso del bene o comunque che vi sia acceduto senza
porre in essere la condotta di invasione.
Per l’integrazione del reato di turbamento di funzioni religiose ai
sensi dell’art. 405 c.p., come pure dell’art. 406 c.p., occorre
l’impedimento attivo dell’esercizio concreto di una funzione
religiosa, non bastando il solo fatto dell’invasione di una
basilica, specie se di grandi dimensioni. Si richiede, altresì, ai
fini dell’elemento soggettivo, che l’agente abbia l’intenzione
di cagionare il turbamento.
La norma amministrativa di cui all’art. 26 quarto comma della legge
8 agosto 1977, n. 513 deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui
all’art. 633 c.p., perché si riferisce ad una categoria di bene
(alloggi di edilizia residenziale pubblica invece che “terreni o
edifici pubblici o privati”) e ad una condotta (non una generica
invasione arbitraria, ma la più specifica mancanza di autorizzazione
da parte dell’ente gestore del bene) più ristretta di quella
penale.

Sentenza 24 aprile 1975, n.188

Il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza
individuale e si estende anche a gruppi piu’ o meno numerosi di
persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede
comune, e’ da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti,
come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e’
indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e
dell’art. 20.