Sentenza 18 aprile 2005, n.168
Venuto meno con la modifica del Concordato lateranense il principio
secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato,
il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla
religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione»
nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che
sanciscono, rispettivamente, i principî dell’eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e
dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.