Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 22 febbraio 2012, n.4

L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4: "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie". (Omissis) Art. 4 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri 1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente […]

Legge regionale 04 marzo 2010, n.18

L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18: "Norme in materia funeraria". CAPO I Finalità, istituzioni ed operatori Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e […]

Legge regionale 28 aprile 2009, n.14

L.R. Basilicata 28 aprile 2009, n. 14: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”. ARTICOLO 1 Finalità Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro […]

Sentenza 26 febbraio 2009, n.1192

La costruzione di cappelle private, anche utilizzate da istituti
religiosi, è soggetta sia alle norme del diritto canonico sia a
quelle del diritto civile statale. In particolare, il canone 1241
stabilisce che le parrocchie e gli istituti religiosi possano avere un
cimitero proprio, così come le altre persone giuridiche o le
famiglie, purchè l’area a ciò destinata venga benedetta a giudizio
dell’Ordinario del luogo. Secondo l’ordinamento canonico, dunque,
anche gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio,
purchè sia garantita la sacralità del luogo, attraverso la
benedizione e la dedicazione. Tuttavia, se questo è l’ambito di
applicazione della disciplina dei cimiteri secondo il diritto
canonico, altro è il profilo della presenza dei cimiteri secondo il
diritto statale. Le leggi civili richiedono il rispetto di una serie
di prescrizioni, volte in primo luogo a garantire l’igiene e la
salubrità dei luoghi circostanti i cimiteri, pubblici o privati che
siano. In questo senso, dunque, anche i cimiteri privati di proprietà
di istituti religiosi debbono sottostare alle condizioni di salubrità
ed igiene stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Non esiste
quindi un conflitto fra le due normative, tale per cui una possa
escludere l’altra, bensì è consentito, nel rispetto dei principi
del diritto canonico, realizzare anche cimiteri privati, purchè ciò
avvenga con l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di
polizia mortuaria.

Legge provinciale 20 giugno 2008, n.7

LEGGE PROVINCIALE Trento 20 giugno 2008, n. 7: “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale” (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione […]

Ordinanza 27 marzo 2008

Non sussiste fumus boni iuris in ordine alla domanda inibitoria
relativa all’apertura del sepolcro (poi trasformata in richiesta di
ripristino dello stato dei luoghi) e alla esposizione delle spoglie di
San Padre Pio, fondata su di una disposizione testamentaria di
carattere non patrimoniale rivolta al Sindaco di San Giovanni Rotondo.
In tale disposizione testamentaria appare, infatti, inequivocabile la
volontà dello scrivente di sottoporsi “alla volontà dei Superiori”
ed, in particolare, la manifestazione del proprio “desiderio” che, in
assenza di opposizione dei Superiori, le sue spoglie fossero composte
“in un tranquillo cantuccio di questa terra”. Ritiene, pertanto, il
giudicante che il dichiarante abbia effettuato espressione di un mero
“desiderio” e non già di una vera e propria disposizione non
patrimoniale di ultima volontà, con conferimento di un vero e proprio
mandato ad un preciso soggetto giuridico: a sostegno di tale
conclusione devono, infatti, essere considerate le modalità di
espressione della manifestazione di volontà dell’assunto testatore,
il contesto nel quale è inserita l’espressione, il notevole lasso di
tempo intercorso tra il momento dell’effettuazione della dichiarazione
e il momento della morte del testatore, avvenuta nel 1968
(quarantacinque anni dopo), la mancata indicazione precisa del
soggetto mandatario e la mancanza di indicazione del luogo preciso in
cui doveva essere effettuata la sepoltura. Inoltre, ove pure voglia
essere ritenuta la natura di testamento della espressione riportata,
deve comunque essere dato rilievo all’espressa manifestazione di
volontà di Padre Pio di sottoporsi alta volontà dei “Superiori”,
posto che le disposizioni testamentarie devono essere interpretate
cercando di ricostruire la volontà effettiva del de cuius.

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

La condotta, incriminata dall’art. 407 c.p., è integrata da qualsiasi
azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o
un’urna contenenti resti umani. Quanto, invece, al reato di vilipendio
di cadavere, l’art. 410 c.p. concerne gli atti commessi sopra il
cadavere o le sue ceneri; il vilipendio è cioè integrato da
qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente
idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel
contempo sia vietata da disposizioni regolamentari o comunque attuata
con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita
cui risulti eventualmente finalizzata. Ciò rilevato, le condotte di
esumazione del corpo di San Pio da Pietralcina non integrano
senz’altro l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro
e di vilipendio di cadavere, posto che le operazioni di estumulazione,
ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli di dette Spoglie
sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa
sostanziale e procedurale vigente (Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e Testo Unico sulle
Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341)). Gli
autori di tali condotte, inoltre, hanno agito con il manifesto intento
di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di
assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della
Chiesa Cattolica, come del è resto confermato dalla solennità dei
riti attuati. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di
qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti
della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le
operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di
pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei
denunziati delitti.

Sentenza 11 giugno 2007, n.589

Nel caso in cui l’“esumazione straordinaria”, possa essere chiesta
– secondo regolamento comunale di polizia mortuaria – dai
“familiari” del de cuius, detta espressione deve intendersi nel
senso della esclusione da tale possibilità dei soggetti privi di un
rapporto di parentela (artt. 74/76 c.c.). I legittimati a tale
richiesta possono, pertanto, venire individuati unicamente nella
discendenza e/o ascendenza e collateralità, fino al sesto grado (art.
77 c.c.), mentre una sicura preminenza ha il “matrimonio”, quale
società naturale (art. 29 cost.), che si scioglie con la morte, al
pari di ogni altro rapporto parenterale (mors omnia solvit), fermo
restando gli effetti giuridici della “vedovanza” sul piano del
concetto di “familiare” (Nel caso di specie, veniva ritenuta
legittima la richiesta della vedova, di riesumazione e traslazione
della salma del de cuius, essendo il rilascio dell’autorizzazione in
questione rivolto in favore di un “familiare” particolarmente
qualificato, il coniuge superstite esercente la potestà sulla figlia
minore).

Sentenza 19 aprile 2006, n.1031

La controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti
nascenti da una concessione cimiteriale fuoriesce dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo e non può che
trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove
infatti non vengano in rilievo questioni relative al rapporto
pubblicistico con l’ente concedente, ma controversie riguardanti
soggetti privati ed attenenti all’estensione dei diritti soggettivi
relativi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste
infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che in tal caso
non vengono in discussione né il provvedimento, né il rapporto
concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo
stesso nascono.