Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.

Sentenza 13 gennaio 2006, n.381

L’agevolazione, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 16 dicembre
1977, n. 904, spetta esclusivamente agli enti che, secondo la
definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del
1917, possano qualificarsi come un beneficio ecclesiastico, in quanto
costituiscano “una persona giuridica ecclesiastica non collegiale”,
nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della
“dote” (un patrimonio autonomo), dell'”officium” (destinazione
perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un
determinato ufficio sacro), dell'”erezione canonica in persona
giuridica”, restandone escluso qualsiasi altro ente ecclesiastico (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla sentenza
impugnata non emergesse la compiuta indagine sulla natura dell’ente
riconosciuto destinatario dell’agevolazione, avendo il giudice di
merito ritenuto sufficiente allo scopo la “natura ecclesiastica” dello
stesso).

Sentenza 24 novembre 2003, n.345

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5,
d.l 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica,
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, agli immobili di
interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 10 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico; ora art. 5
d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
per la manifesta irragionevolezza della limitazione della norma ai
soli immobili di proprietà privata.

Legge 23 dicembre 2002, n.49

Legge 23 dicembre 2002, n. 49: "Regimen fiscal de las entidades son fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo". LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SON FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (BOE DE 24 DE DICIEMBRE DE 2002) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La importancia […]