Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 gennaio 2009, n.1731

Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo non
sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba
essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in
attesa della sua definizione, dal momento che trattasi di procedimenti
autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con
peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la
decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di
delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 25 maggio
2005, n. 11020)

Rendiconto 05 luglio 2002

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985, circa l’utilizzo delle somme IRPEF pervenute all’ICSC e alla CEI nell’anno 2001”, 5 luglio 2002. L’articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all’autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di […]

Rendiconto 06 luglio 2005

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985, circa l’utilizzo delle somme IRPEF pervenute all’ICSC e alla CEI nell’anno 2004”, 6 luglio 2005. L’articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all’autorità statale competente il rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui […]

Sentenza 10 luglio 1999, n.7276

La pretesa di far valere agli effetti civili il provvedimento di
dispensa per matrimonio rato e non consumato, con la conseguente
annotazione nei registri dello Stato civile non può più essere
positivamente accolta dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l’art. 1
l. 27 maggio 1929 n. 810 e l’art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, nella
parte in cui tali norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere
esecutivo tale provvedimento . Pertanto essendo venute meno le norme
che davano rilevanza nell’ordinamento statale a detta dispensa
ecclesiastica, la relativa domanda è assolutamente improponibile; nè
possono essere considerate rilevanti in senso contrario le modifiche
al Concordato lateranense, che non contengono alcun riferimento
all’esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di
dispensa, nè la nuova disciplina stabilita dalla legge 218 del 1995
di riforma del diritto internazionale privato, in quanto contiene una
previsione di salvaguardia per l’applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia (nella specie, la S.C.,
nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la
pronuncia della Corte d’appello che, ritenendo che il provvedimento di
dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto
la domanda di delibazione).

Sentenza 28 gennaio 2005, n.1822

L’esecuzione nell’ordinamento italiano delle sentenze del tribunale
ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo
nell’ordine pubblico, se tale esclusione è rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata, oppure non sia
stata conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. In tal caso infatti
si verifica un contrasto con il principio inderogabile della tutela
della buona fede e dell’affidamento incolpevole, che è tuttavia
ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore
contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al titolare di tale
diritto va riconosciuto anche il conseguente diritto di scegliere la
non conservazione del rapporto viziato per fatto dell’altra parte, in
questo caso non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza solo
nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il
vizio del consenso dell’altro coniuge chieda egli stesso l’esecuzione
alla Corte d’appello.

Sentenza 20 luglio 1988, n.4700

La delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
di uno dei bona matrimonii, manifestata all’altro coniuge, deve
riteenrsi possibile, nella disciplina di cui agli art. 1 della l. 27
maggio 1929 n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 1982), anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda
proposta decorso più di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il
verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla
celebrazione stessa, a differenza di quanto affermato dall’art. 123
comma 2 c.c. in tema d’impugnazione del matrimonio per simulazione,
posto che entrambe tali norme, pur avendo carattere imperativo, non
configurano espressione di principi e regole fondamentali con le quali
la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del
matrimonio, non costituendo eprtando contrarietà con l’ordine
pubblico italiano.

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Determinazione/i 21 gennaio 2004

C.E.I. Determinazione 19-21 gennaio 2004: “Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 1 del 31 gennaio 2004) Prot. n. 49/04 CAMILLO Card. RUINI Presidente – VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-21 gennaio 2004; – AI […]

Decreto generale 30 marzo 2001

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale del 30 marzo 2001: “Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/2001) Premessa La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali […]

Rendiconto 08 luglio 2004

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985, circa l’utilizzo delle somme IRPEF pervenute all’ICSC e alla CEI nell’anno 2003”, 8 luglio 2004. Nell’indicare i singoli dati si segue l’ordine delle lettere del comma secondo dell’art. 44: Lettera a) – Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell’anno 2003: […]