Sentenza 23 gennaio 2009, n.1731
Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo non
sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba
essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in
attesa della sua definizione, dal momento che trattasi di procedimenti
autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con
peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la
decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di
delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 25 maggio
2005, n. 11020)