Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 20 novembre 2015

[la Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira – Università degli Studi di Milano]

Decreto 18 marzo 1997

Conferenza Episcopale italiana. Decreto: “Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi”, 18 marzo 1997. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale italiana”, n. 2 del 26 marzo 1997) Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut […]

Sentenza 05 gennaio 1977, n.1

Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di
proposizioni normative tra l’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e
seguenti dell’art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l’art.
1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) – per cui e’ da escludere che la
rinunzia dello Stato all’esercizio della giurisdizione a favore
dell’ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa
operante dall’art. 17, essendosi gia’ prodotta la riserva a favore del
giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento
dell’art. 34 Concordato, cosi’ come disposta in forza del citato art.
1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una
eventuale declaratoria di illegittimita’, con conseguente caducazione,
dell’art. 17 poiche’ rimarrebbe ugualmente ferma l’applicabilita’ dei
precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell’art. 34,
cosi’ come sono stati immessi nell’ordinamento italiano dall’art. 1
della legge 810 del 1929. Pertanto, e’ inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17
della legge n. 847 del 1929, sollevata – in riferimento agli artt. 2,
3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. – sotto il profilo che, per effetto
della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi
nell’ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed
autorita’ ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi
del nostro ordinamento costituzionale.

Sentenza 11 dicembre 1973, n.175

L’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da’
esecuzione all’art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato,
riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita’ dei
matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere
lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una
copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione
elemento costitutivo della sovranita’, un’inderogabilita’ assoluta
della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della
Costituzione ne’ e’ deducibile, nella materia civile, dai principi
generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono
stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).

Sentenza 01 marzo 1971, n.30

L’art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio
pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la
Chiesa cattolica, ma contiene altresi’ un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha
prodotto diritto; tuttavia, giacche’ esso riconosce allo Stato e alla
Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di
sovranita’, non puo’ avere forza di negare i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta
norma non preclude il controllo di costituzionalita’ delle leggi che
immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi,
potendosene valutare la conformita’ o meno ai principi supremi
dell’ordinamento costituzionale.

Decreto legge 11 maggio 2009, n.100

DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO N.º 34/2009 (Diário da República,
1.ª série — N.º 96 — 19 de Maio de 2009) Ao abrigo da alínea
h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 162/2007, de 3 de
Maio, declara-se que o Decreto -Lei n.º 100/2009, de 11 de Maio,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 90, de 11 de
Maio de 2009, saiu com a seguinte inexactidão, que, mediante
declaração da entidade emitente, assim se rectifica: No quinto
parágrafo do preâmbulo, onde se lê: «Foram ouvidas a Delegação
da República Portuguesa na Comissão Paritária da Concordata,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» deve ler-se: «Foram ouvidas a Comissão Paritária,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» Centro Jurídico, 18 de Maio de 2009. — A Directora,
Susana de Meneses Brasil de Brito.

Sentenza 02 febbraio 1982, n.18

L’art. 17, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), è illegittimo nella
parte in cui non prevede che alla Corte d’appello, all’atto di rendere
esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la
nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi
ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto
di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la
sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano; nonchè nella parte in cui le suddette norme
prevedono che la Corte d’appello possa rendere esecutivo agli effetti
civili il provvedimento ecclesiastico, col quale é accordata la
dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l’annotazione
nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.