Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 novembre 2007

La circoncisione rituale consiste in una menomazione dell’integrità
fisica che non può prescindere dall’attenta valutazione delle
condizioni del soggetto che la subisce, per le potenziali conseguenze
negative che potrebbero aversi sulla sua salute, e che deve essere
eseguita nel rispetto della buona pratica clinica, garantendo
successivamente un’adeguata assistenza. Lo svolgimento di tale
attività richiede, dunque, in ogni caso l’intervento di personale
medico (nel caso di specie, veniva ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 348 c.p. la madre di un neonato che aveva sottoposto il
figlio a circoncisione rituale, affidandolo a persona estranea alla
professione medica).

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In proposito: VITO PLANTAMURA, _Brevi note in tema di circoncisione
maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni_, in
“Giurisprudenza di merito”, 2008, 10, p. 2590 ss.; ANTONIO G.
CHIZZONITI, _Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali_, in
G. De Frenacesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), _Religione
e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà_, Torino,
2007, 29 ss., e, spec., p. 42 ss.

Sentenza 18 maggio 2006, n.16995

Lo stato di incoscienza del paziente priva il diniego, precedentemente
manifestato nei confronti della sottoposizione ad emotrasfusioni, del
necessario requisito della attualità del dissenso. Inoltre, il grave
stato di necessità impone, in ogni caso, ai sanitari il ricorso a
qualunque intervento terapeutico necessario per salvare la vita del
paziente.

Varie 16 dicembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano LORO SEDI OGGETTO: Stati vegetativi, nutrizione e idratazione. Il presente atto è rivolto a richiamare principi di carattere generale, al fine di garantire uniformità di trattamenti di base su tutto il territorio […]

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Sentenza 10 ottobre 2008, n.24906

Non integra il concreto rischio di trattamenti personali degradanti la
prospettazione della situazione generale di “sudditanza” delle
donne nel paese di provenienza; una condizione che, certamente
inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della
necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra
28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché venga integrato il fumus
persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di
protezione temporanea del divieto di respingimento (nel caso di
specie, la ricorrente rileva in particolare di essere stata sottoposta
ad infibulazione nel paese di origine).

Ordinanza 11 luglio 2008, n.323

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, legge n.
40/2004, per contrasto, quanto ai commi 1 e 2 dell’art. 14 cit., con
gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma Cost. e dell’art. 6, comma 3,
ultima parte, legge n. 40/2004, per contrasto con l’art. 32, secondo
comma Cost., nella parte in cui impongono il divieto di
crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessarieta’
della creazione di massimo tre embrioni nonche’ la necessarieta’
dell’unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiori
a tre, e laddove prevedono la irrevocabilita’ del consenso da parte
della donna all’impianto in utero degli embrioni creati.

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Ordinanza 07 ottobre 2008, n.5311

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Ordinanza 7 ottobre 2008, n. 5311: “Respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. In OLIR: –TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707 –Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 […]