Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 24 giugno 2011, n.2

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011, n. 2: "Autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011) Registro dei provvedimenti n. 252 del 24 giugno 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE […]

Sentenza 15 settembre 2010, n.18332

Il testimone di Geova, cui il particolare credo religioso vieta la
trasfusione del sangue, ha pieno diritto di rifiutare
tale trattamento, anche in ipotesi di pericolo grave ed
immediato per la sua sopravvivenza, purchè egli esprima
direttamente il suo dissenso con una manifestazione di volontà
“espressa, attuale, inequivoca, informata”, ovvero qualora – come nel
caso di specie – egli  rechi con sé una puntuale articolata ed
espressa dichiarazione, dalla quale inequivocabilmente emerga la
volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di
vita. Nè il rifiuto del consenso al trattamento ha costituito, nel
caso di specie, un fatto anomalo e imprevedibile, rappresentando
altresì il mero esercizio di un diritto, garantito all’infortunato
dalla Costituzione e ormai largamente riconosciuto da costante
giurisprudenza, inidoneo in quanto tale ad interrompere la continuità
fattuale e logica-giuridica tra l’evento-sinistro e l’evento
morte.

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Per approfondire in OLIR.it: cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 15
settembre 2008, n. 23676
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4784]

Decreto 25 agosto 2010

L’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004, legittima
e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche,
direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e
vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno non può però “essere aperta ora per
allora” e, cioè, sotto condizione del verificarsi e attualizzarsi
dello stato di incapacità, in previsione del quale viene redatta la
designazione in via anticipata dell’amministratore. L’amministrazione
di sostegno potrà cioè essere aperta solo nel momento in cui il
suddetto stato di infermità si sarà verificato, non potendo il
procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle
esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche
per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla
presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere
tutti gli accertamenti del caso.
 

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Per approfondire in OLIR.it:
Tribunale di Trieste. Ufficio del Giudice Tutelare. Decreto 3 luglio
2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5083]: “Trattamenti
sanitari e nomina dell’amministatore di sostegno
Corte d’Appello di Firenze. Decreto 3 luglio 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5084]: “Testamento biologico
ed amministratore di sostegno”.
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4818]: “Testamento biologico:
amministratore di sostegno come garante delle volontà biologiche del
malato”.

Decreto ministeriale 16 aprile 2010, n.116

MINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 16 aprile 2010 , n. 116: "Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente". IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge […]

Sentenza 28 settembre 2010, n.7166

: E’ illegittimo il diniego avverso un’istanza ostensiva, diretta
ad ottenere copia dell’integrale documentazione sanitaria afferente
la diagnosi e il trattamento terapeutico predisposti nei confronti
dell’altro coniuge, nel caso in cui tale istanza sia stata proposta
ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio
di fronte al competente tribunale ecclesiastico. Il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce, infatti, una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute. Di tali dati
sensibili deve pertanto ritenersi consentito il trattamento, così
come previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003  (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 27 luglio 2007 , n. 3015).

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In OLIR.it:
TAR Veneto. Sezione Terza. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5505] (I grado)

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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4183]
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2767]

Legge regionale 16 settembre 1988, n.48

Regione Lombardia, Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali". (BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988) (omissis) Art. 2. Tutela dell’utente: garanzie generali. 1. Ai fini dell’attuazione di quanto […]

Sentenza 12 settembre 2009, n.8650

In OLIR: Atto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Stati vegetativi, nutrizione e idratazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4857], 16 dicembre
2008.

Decreto 16 gennaio 2009

La figura dell’amministratore di sostegno, introdotta nel 2004, è
finalizzata a valorizzare la volontà del beneficiario che, dopo avere
consapevolmente espresso i voleri inerenti ogni aspetto (non solo
patrimoniale) della propria esistenza, tema di non essere in grado di
autodeterminarsi e quindi di poterli attuare direttamente. Per questi
motivi, tale soggetto vuole che l’amministratore si esprima per lui,
facendo eseguire le direttive dettate nel tempo in cui era
perfettamente capace. Il nuovo istituto non consente, dunque, una
sovrapposizione della decisione dell’amministratore a quella
liberamente manifestata dall’interessato, sia in prossimità del
trattamento, sia in previsione dello stesso, ma è al contrario la
garanzia offerta dall’ordinamento della certezza che le scelte
fondamentali di vita della persona siano pienamente attuate anche per
il caso di perdita della capacità intellettiva, nel rispetto
ovviamente dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
L’amministratore di sostegno non potrà pertanto sostituire la
propria decisione a quella manifestata dal beneficiario, essendo i
suoi compiti limitati a verificare che i desideri e le aspirazioni dei
quest’ultimo (definiti nelle c.d. “direttive anticipate”) siano
effettivamente osservati (nel caso di specie, veniva accolto il
reclamo contro il decreto del Giudice tutelare, di diniego
dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte
dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del
paziente – si veda in OLIR: Tribunale Civile di Cagliari. Decreto 4
novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4836&prvw=1]).

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.