Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 08 luglio 2016, n.11/2016

Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 30 luglio 2018, n.[2018] UKSC 46

La Corte Suprema britannica ha chiarito che, nel caso in cui i
familiari di un paziente in stato di incoscienza prolungata e i suoi
medici concordino sul fatto che sospendere la somministrazione di
idratazione e alimentazione artificiali che lo tengono in vita
corrisponda al suo "migliore interesse", nessuna norma,
né nazionale, né CEDU imponga l'obbligo di chiedere
una preventiva autorizzazione a un giudice.

Legge 28 giugno 2018, n.16/2018

Si ringrazia per
la segnalazione del documento la Professoressa Adoración Castro
Jover dell'Università del País Vasco.

Legge 22 giugno 2018, n.5/2018

Si ringrazia per
la segnalazione del documento la Professoressa Adoración Castro
Jover dell'Università del País Vasco.

Ordinanza 24 marzo 2018

"Il giudice tutelare
dott.ssa Michela Fenucci ritiene di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 4 e 5 della
legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato,
ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 2, 3,
13, 32 della Costituzione"

Fonte del
documento: www.centrostudilivatino.it

Sentenza 27 febbraio 2018

CEDU, sez. IV, caso Mockutè c.
Lituania (ric. 66490/09) del 27 febbraio 2018: i giudici di Strasburgo
hanno ritenuto che il ricovero forzato di una persona affetta da
disturbi mentali e il tentativo di 'correggerne' le
convinzioni e pratiche religiose costituiscono violazione
dell'articolo 9 della Cedu. Inoltre, nel rispetto
dell'articolo 8 della Convenzione, i medici e la struttura
ospedaliera non possono divulgare informazioni personali sulla salute
del paziente e dati sensibili inerenti aspetti della sua vita sessuale
e integrità morale.
Nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di
informazioni e ha violato la libertà di religione della
ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per
'correggere' le sue convinzioni religiose.

Sentenza 25 gennaio 2018

Il caso riguarda la decisione assunta
dai medici di interrompere i trattamenti sanitari che mantengono in
vita una minore di 14 anni, ricoverata in stato vegetativo.
Secondo la Corte EDU, il ricorso presentato dai genitori, che si sono
opposti all'interruzione della terapia, è inammissibile.
La Corte ha infatti rilevato come la disciplina legislativa
francese in materia di trattamenti sanitari non sarebbe in contrasto
con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
nella specie con l'articolo 2 (diritto alla vita).

 

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Sentenza 14 dicembre 2016, n.262

Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e
della integrità della persona, una normativa in tema di
disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella
fase terminale della vita – al pari di quella che regola la
donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità
di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di
eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile»,
disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei
fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e
organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione
alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti
parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non
si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui
mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo
l’interferenza della legislazione regionale in una materia
affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato. Per i
motivi che precedono entrambe le leggi censurate devono essere
pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione
degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., restando
assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale
sollevati.

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]