Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.

Sentenza 06 aprile 2000, n.34369/97

Il divieto di discriminazione religiosa (ex artt. 9 e 14 CEDU) è
violato non solo quando viene applicato un trattamento differenziato a
situazioni analoghe, ma anche quando trattamenti uguali vengono
applicati a situazioni diverse. Se gli Stati non prevedono trattamenti
diversificati nei confronti di persone che si trovano in situazioni
differenti, violano il diritto degli individui a non essere
discriminati nell’esercizio delle libertà garantite dalla CEDU. Nel
caso di specie, ad un Testimone di Geova, precedentemente condannato
per aver rifiutato di indossare l’uniforme militare, era stata negata
l’iscrizione al registro degli esperti contabili. Ad un soggetto
condannato per motivi religiosi era stato, cioè, applicato il
medesimo trattamento nel quale incorrono coloro che siano stati
condannati per altri reati. È dunque illegittima la norma che non
prevede un’adeguata eccezione per chi abbia riportato condanne penali
in ragione del credo religioso.