Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 giugno 1994, n.258

Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n.
51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968
(rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e
che la loro compatibilita’ con il precetto costituzionale di cui all’
art. 32, Cost., postula – come precisato dalla Corte – il
contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute
della collettivita’ e del diritto alla salute del singolo, non v’ha
dubbio che l’eventuale introduzione di una disciplina normativa
puntuale e specifica, a tutela di quest’ultimo, la quale – come
richiesto dai giudici ‘a quibus’ – imponga la obbligatorieta’ di
accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il
rischio – sia pure percentualmente modesto – di lesioni all’integrita’
psico-fisica dell’ individuo per complicanze da vaccino, potrebbe
realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i
detti valori, implicante ineludibilmente l’intervento del legislatore.
Infatti, l’adeguamento ai principi costituzionali delle attuali
disposizioni – che gia’ stabiliscono la doverosita’ di osservanza, in
sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalita’ –
dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed
articolata normativa di carattere tecnico a livello primario – attesa
la riserva di legge – e, nel caso, a livello secondario integrativo,
nonche’ la fissazione di ‘standards’ di fattibilita’ anche in
relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai
poteri della Corte, che, tuttavia, non puo’ esimersi dal richiamare
l’attenzione del legislatore stesso sulla necessita’ di risolvere il
problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di
compatibilita’ con le esigenze della obbligatorieta’ generalizzata
delle vaccinazioni.