Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36

Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010” IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 25-3-1985, n. 121, Visto il DPR 16-12-1985, n. 751, Visto il DPR 23-6-1990, n. 202, Vista la legge 23-10-1992, n. 421, Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla […]

Nota 30 giugno 2008

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dipartimento per l’Istruzione.Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Quarto Prot. n. AOODGPER 10892 Roma, 30 giugno 2008 O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica, per l’anno scolastico 2008/2009. – Chiarimenti. Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento sull’interpretazione e […]

Nota 26 marzo 2008, n.5046

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV. Nota 26 marzo 2008: “Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2008/2009 – Chiarimenti” Viste le peculiarità previste dall’OM n. 27 del 21-2-2008 circa la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e considerate alcune richieste già pervenute per via […]

Sentenza 04 marzo 2003, n.3038

Il passaggio da un ufficio all’altro, nell’ambito della stessa sede
territoriale della polizia di Stato, non costituisce trasferimento in
senso tecnico, ma integra soltanto una modalità organizzativa del
servizio stesso e non esige le stesse garanzie procedimentali previste
per i trasferimenti in senso stretto. In merito al trasferimento,
perché l’amministrazione possa destinare un dipendente ad altro
incarico rispetto a quello cui era stato originariamente assegnato,
non è necessario raggiungere la piena prova di un poco ortodosso
comportamento (rilevante, magari, unicamente in sede disciplinare), ma
solo il convincimento dell’inopportunità dell’ulteriore permanenza
del soggetto in un particolare settore operativo. (Nel caso di specie
l’Amministrazione si è decisa ad allontanare il S. dalla D.I.A. a
seguito di un insieme di circostanze in base alle quali risultava
opportuno evitare che presso la D.I.A. prestassero servizio persone
per varie ragioni caratterizzate da una reputazione non perfettamente
soddisfacente, tenuto conto delle peculiarità dell’attività
investigativa ivi svolta).

Sentenza 31 gennaio 2003, n.11883

In base al disposto dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, i
lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di
specie, l’Inas) non godono della tutela reale di cui all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la
generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi
l’esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione
legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.