Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 novembre 1993, n.421

Nell’Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la
Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense
del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali
ecclesiastici per le cause di nullita’ dei matrimoni canonici
trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e’ assunta –
coerentemente con il principio di laicita’ dello Stato – quale logico
corollario del sistema matrimoniale recepito dall’Accordo, nel quale
sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni
contratti per libera volonta’ delle parti secondo le norme del diritto
canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento
genetico. Percio’, la giurisdizione ecclesiastica “esclusiva” – lungi
dall’essere venuta meno – va ricondotta all’art. 8 dell’Accordo e al
punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano
interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e
processuale, attribuendo peraltro piu’ penetranti poteri al giudice
italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullita’.

Sentenza 06 dicembre 1973, n.176

In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento
giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva
del giudice, la questione se l’attribuzione ai tribunali statali di
giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni
canonici c. d. “concordatari” (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n.
898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri
ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita’ del
predetto matrimonio, nonche’ della dispensa dal matrimonio rato e non
consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.)
deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu’ vasta, gia’
risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.