Sentenza 29 novembre 1993, n.421
Nell’Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la
Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense
del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali
ecclesiastici per le cause di nullita’ dei matrimoni canonici
trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e’ assunta –
coerentemente con il principio di laicita’ dello Stato – quale logico
corollario del sistema matrimoniale recepito dall’Accordo, nel quale
sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni
contratti per libera volonta’ delle parti secondo le norme del diritto
canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento
genetico. Percio’, la giurisdizione ecclesiastica “esclusiva” – lungi
dall’essere venuta meno – va ricondotta all’art. 8 dell’Accordo e al
punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano
interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e
processuale, attribuendo peraltro piu’ penetranti poteri al giudice
italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullita’.