Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 02 agosto 2002

Ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985, la trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce
all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili
nell’ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti
civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un
matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di
celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli
elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione
dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad
un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro
ordinamento; conseguentemente, anche la scelta per il regime
patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di
matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea
a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi
è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto
conferimento di efficacia alla convenzione; La mancata indicazione
nell’atto di matrimonio trascritto del regime di separazione dei
beni comporta l’impossibilità di riconoscere efficacia alla
dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto.

Decreto 16 giugno 1995, n.620

Nell’ipotesi in cui i nubenti, celebrando matrimonio concordatario,
sottoscrivano entrambi gli originali dell’atto di matrimonio ma una
sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, deve comunque
ritenersi validamente manifestata la loro volontà di optare per tale
regime patrimoniale. A tale omissione è possibile ovviare producendo
all’ufficiale di stato civile copia integrale dell’originale
dell’atto di matrimonio inserito nei registri parrocchiali.
Peraltro, l’annotazione tardivamente effettuata non potrà avere
efficacia retroattiva nei riguardi dei terzi di buona fede. Deve
essere rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di
matrimonio celebrato secondo il rito concordatario quando le parti
deducano un’omissione di carattere formale (nella specie: omessa
sottoscrizione della dichiarazione di scelta del regime di separazione
dei beni nel secondo originale) la quale non concerne la correzione di
eventuali errori materiali od omissioni compiute dall’ufficiale di
stato civile, bensì riguarda l’attività di certificazione del
ministro di culto.

Sentenza 07 gennaio 1995, n.14

A seguito dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (Legge n. 121/85) è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica in materia
di nullità del matrimonio, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Tale criterio, tuttavia, se trova fondamento
testuale nella normativa in tema di delibazione, non riceve analogo
sostegno nel caso di cognizione diretta del giudice italiano;
pertanto, in via di principio, non può essere esclusa la
giurisdizione dello Stato neppure dalla pendenza davanti ad un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa alla
stregua di quanto dispone l’art. 3 c.p.c. Venuta meno la
giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici per le cause di
nullità del matrimonio concordatario, la parte interessata, nel
proporre tale domanda davanti al giudice italiano, potrà
elettivamente dedurre in via alternativa o cumulativa l’applicazione
delle norme che disciplinano la validità del vincolo matrimoniale
alla stregua dell’uno o dell’altro ordinamento, con il limite, per
quanto riguarda l’ordinamento canonico, derivante dal disposto
dell’art. 31 disp. prel. c.c. Deve essere dichiarata la nullità del
matrimonio canonico con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e
3º comma, punto 1, c.c., nel caso in cui sia accertato che il
consenso di una delle parti è stato prestato per effetto di errore
essenziale sull’impotenza coeundi dell’altra parte, conosciuta
soltanto dopo la celebrazione del matrimonio.

Accordo 03 febbraio 1993

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET MELITENSEM REM PUBLICAM DE CIVILIBUS AGNOSCENDIS MATRIMONIORUM CANONICORUM EFFECTIBUS NECNON SENTENTIARUM IISDEM SUPER CONUBIIS AUCTORITATUM TRIBUNALIUMQUE ECCLESIASTICORUM. Firmato il 3 febbraio 1993 Pubblicato in AAS 89 (1997), pp. 679-694 La Santa Sede e la Repubblica di Malta, tenendo conto, da parte della Santa Sede, della dottrina cattolica sul matrimonio, come […]

Protocollo addizionale 18 febbraio 1984

PROTOCOLLO ADDIZIONALE all’Accordo che modifica il Concordato lateranense Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e […]

Accordo 18 febbraio 1984

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni […]

Sentenza 04 luglio 1994, n.6301

Il matrimonio canonico contratto nello Stato Città del Vaticano da
cittadini italiani senza l’osservanza delle condizioni previste
dall’art. 8 primo comma L. 25 marzo 1985 n. 121 (lettura da parte
del parroco degli articoli del Codice civile italiano riguardanti i
diritti e i doveri dei coniugi, redazione dell’atto di matrimonio in
doppio originale e invio di un semplice esemplare al competente
ufficiale di stato civile italiano) e trascritto in Italia nella parte
del registro dello stato civile riservato ai matrimoni celebrati
all’estero (parte 2a serie C), non può considerarsi matrimonio
concordatario agli effetti della L. 25 marzo 1985 n. 121 cit.;
nondimeno, la sentenza ecclesiastica che lo ha annullato (sentenza
della Sacra Rota, avente diretta rilevanza nell’ordinamento statale
della Città del Vaticano) è suscettibile di delibazione quale
sentenza straniera a norma dell’art. 797 Cod. proc. civ., quando
ricorrano tutte le condizioni richieste da detta norma.

Sentenza 08 luglio 1993, n.7482

La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento
per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 Cod. pen.) ha
efficacia vincolante, rispetto alle persone che abbiano partecipato al
procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di
nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall’incapace
stesso, siccome contenente l’accertamento sullo stato di capacità
della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale,
trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli
appositi strumenti, mediante un’operazione mentale non dissimile,
salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad
acquisire nozione concreta della realtà esterna.

Sentenza 03 dicembre 1993, n.2857

La sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio religioso
celebrato a Madrid tra un cittadino italiano e una cittadina spagnola
e trascritto in Italia, non può essere dichiarata civilmente efficace
ai sensi dell’art. 8 legge n. 121/85 poiché non si tratta di
matrimonio contratto in conformità del predetto articolo e, pertanto,
non può essere riconosciuta al giudice ecclesiastico spagnolo la
competenza di cui al punto 2 lett. a) della richiamata normativa
concordataria.

Legge 27 maggio 1929, n.847

L. 27 maggio 1929, n. 847 – Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio (omissis) Capo II – Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico. 5. – Il matrimonio celebrato davanti un Ministro del culto cattolico, secondo le norme […]