Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 13 luglio 2006

Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente distinguono i requisiti per
la valida costituzione del vincolo matrimoniale dai requisiti
indispensabili per la sua stessa esistenza; questi ultimi vengono
pacificamente individuati: nella diversità di sesso, nel consenso
delle parti e nella celebrazione. Tali requisiti, infatti, sono
direttamente ricavabili dall’art. 107 c.c., che configura il
matrimonio come un negozio giuridico bilaterale tra due persone di
sesso diverso, le quali dichiarano, in un determinato contesto
formale, di volersi prendere rispettivamente in “marito” ed in
“moglie”. La medesima distinzione di sesso tra i coniugi si rinviene,
inoltre, in numerosissime altre disposizioni (108, 143, 143-bis,
143-ter, 156-bis etc.) e precipuamente in quelle che disciplinano il
concreto atteggiarsi dei diritti e doveri dei coniugi tra loro e verso
i figli, nonché nello stesso ordinamento sullo stato civile, che
prevede – all’art. 64, lett. e) – che l’atto di matrimonio debba
specificamente indicare «la dichiarazione degli sposi di volersi
prendere rispettivamente in marito e in moglie». Deve pertanto
concludersi che il matrimonio contratto all’estero tra persone dello
stesso sesso, mancando di uno dei requisiti essenziali per la sua
configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno, non possa
essere trascritto nei registri dello stato civile dello Stato
italiano.

Decreto 10 giugno 2005, n.3

Il costituente, nel riconoscere – all’art. 29 – «i diritti della
famiglia come società naturale», ha inteso far riferimento al
tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti appartenenti a sesso
diverso, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge,
trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia
della nostra comunità nazionale; principio confermato, inoltre, dalle
disposizioni in materia contenute nella legge ordinaria (artt. 89,
143-bis, 156-bis, 231, 235, 262 c.c.). La diversità di sesso dei
nubendi può pertanto ritenersi elemento essenziale per poter
qualificare, nel nostro ordinamento, la fattispecie «matrimonio».
Ciò rilevato si deve dunque ritenere legittimo il rifiuto
dell’ufficiale dello stato civile di accogliere l’istanza di
trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso,
regolarmente contratto all’estero, per l’assenza dei requisiti minimi
essenziali che consentono di inquadrare la fattispecie in esame nella
stessa previsione legale «matrimonio»; presupposto quest’ultimo
indefettibile per la trascrizione, essendo venuto meno quel
collegamento funzionale con l’ordinamento straniero, che è condizione
indispensabile per rendere accettabile l’atto nel nostro ordinamento.

Sentenza 01 marzo 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per
l’applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia,
relativamente al matrimonio, è costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere
impugnata solo per una delle cause menzionate nell’art. 12 e non anche
perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si é determinato a
contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di
incapacità naturale.

Sentenza 15 novembre 2004, n.199

Sentencia del Tribunal Constitucional 15 noviembre 2004, n. 199: “Considera una violación del ordenamiento la denegación de pensión al viudo de una funcionaria cuyo matrimonio celebrado canónicamente no estaba inscrito en el registro civil”. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa […]

Delibera 06 settembre 1984, n.18

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 18 del 6 settembre 1984: “Registrazione nell’atto di Battesimo dei figli adottivi”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1984) Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l’adozione e circa la relativa registrazione nell’atto di Battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune […]

Sentenza 04 agosto 2002

La dichiarazione dei nubendi di optare per il regime di separazione
dei beni, resa innanzi al ministro di culto al momento della
celebrazione del matrimonio canonico, e tuttavia non inserita
nell’atto di matrimonio poi trascritto nei registri dello stato
civile, implica l’inefficacia della dichiarazione medesima.

Sentenza 06 ottobre 1999, n.743

L’erede del coniuge defunto non è legittimato a promuovere
l’azione, di cui all’art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847, di
impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario, per
incapacità naturale del de cuius al momento della celebrazione,
trattandosi di un diritto personalissimo, non trasmissibile per
successione ereditaria.

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Sentenza 21 marzo 2003, n.11137

Cassazione Civile. Sezione Prima. Sentenza 21 marzo 2003, n. 11137. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe V. A. MAGNO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto […]

Sentenza 30 dicembre 1994

Il matrimonio segreto non produce effetti civili e pertanto non
estingue il diritto alla pensione di vedovanza preesistente.