Tradizioni religiose
Delibera 16 dicembre 2009, n.98
L'Amministrazione Comunale di Osimo, ispirata e colpita dal noto, recente, pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, ha predisposto il seguente Ordine del Giorno. L'Ordine PRESO ATTO della sentenza pronunciata in data 13.10.2009 dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in accoglimento del ricorso presentato da […]
Regio decreto 26 novembre 1976, n.3263/1976
Vedi:
Real Decreto 18 dicembre 1987, n. 1614/1987
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5169].
Regio decreto 18 dicembre 1987, n.1614/1987
Derogato dal Real Decreto 20 gennaio 1995, n. 54
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5168&prvw=1]
Legge 07 novembre 2007, n.32
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Omissis) TÍTULO I. – EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO DE ANIMALES. Artículo 4. Explotaciones de animales. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o […]
Intesa 05 dicembre 2007
Comunicato 13 agosto 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. “Avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. (Avviso n. 1). (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 187 del 13-8-2007 ) Il Ministro per i diritti e le pari opportunita’ emana […]
Sentenza 04 aprile 2007, n.14102
Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..
Legge regionale 20 giugno 2006, n.10
Friuli-Venezia Giulia. Legge regionale 20 giugno 2006, n. 10: “Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia”. (da “B.U. 21 giugno 2006, n. 25) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga: la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto e finalita’) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunita’ locali, le parti […]
Sentenza 12 gennaio 2006, n.288
Il mantenimento delle tradizioni sociali, religiose e culturali del
Paese di origine non può costituire, di per sé soltanto, un ostacolo
all’integrazione nella comunità italiana ed un sicuro indice di
mancata accettazione dei valori fondamentali del nostro Stato