Sentenza 09 maggio 2006, n.3387
La concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di
una tomba familiare e i provvedimenti delle autorità che ne
autorizzano la costruzione, ove rechino esclusivamente i dati
anagrafici dei destinatari degli stessi, non sono sottraibili
all’accesso da parte di altro soggetto, che evidenzi la propria
situazione di interesse, soltanto perché da tali dati sia evincibile
l’origine etnica del titolare della concessione. La stessa
collocazione nel reparto riservato del cimitero (nel caso di specie,
israelitico) e l’adibizione della tomba per la immunazione rendono
infatti già pubblicamente manifesti questi dati anagrafici ed etnici.