Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 aprile 2006

Nei casi in cui il fondatore-capostipite non manifesti la volontà di
limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di
utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, il sepolcro si intende
destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla
sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai
rispettivi coniugi.

Sentenza 23 maggio 2006, n.12143

Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il
luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che
tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere
non patrimoniale (art. 587, secondo comma c.c.). La mancanza di una
simile disposizione, peraltro, non preclude l’accertamento circa
l’intervenuta manifestazione di volontà in ordine alle modalità e al
luogo della sepoltura, che può anche essere espressa senza rigore di
forme attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti,
essendo rimesso al giudice del merito l’apprezzamento sulla esistenza
e sul contenuto di un simile mandato.