Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 marzo 2006, n.30322

Nonostante la decisione di proibire il kirpan persegua l’obiettivo di
assicurare un livello di sicurezza ragionevole nella scuola non è
dimostrato che un divieto totale costituisca una limitazione minima al
diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione. Per poter
restringere un diritto protetto dalla Carta occorre, infatti, che la
minaccia sia presente e reale e che i mezzi scelti per limitarlo siano
proporzionati all’obiettivo perseguito. Tale non è per la Corte
suprema la minaccia fondata sulla semplice avversione o
preoccupazione. Ricordando come gli studenti facciano normalmente uso
di oggetti non meno pericolosi quali forbici, compassi, matite e mazze
da baseball, i giudici rilevano l’assenza di notizie concernenti il
verificarsi di atti violenti in relazione alla presenza del kirpan
nelle scuole e respingono l’argomento secondo il quale permetterne
l’accesso implicherebbe ammettere in qualche modo l’idea che il
ricorso alla forza sia necessario per far valere i propri diritti.
Tale interpretazione oltre ad essere contraria alla natura simbolica
del pugnale dei Sikh non terrebbe conto del fondamentale valore
canadese del multiculturalismo.
Per un commento vedi: FRANCESCA ASTENGO, La Corte Suprema del Canada
afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei sikh
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/coltello_sikh/index.html],
in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Raccomandazione 02 febbraio 1993, n.1202

Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1202/1993 dell’Assemblea parlamentare relativa alla tolleranza religiosa in una società democratica, 2 febbraio 1993. 1. L’Assemblea ha già adottato diversi testi su argomenti simili e ricorda in particolare la Raccomandazione 963 (1983) relativa ai mezzi culturali e educativi per ridurre la violenza, la Risoluzione 885 (1987) relativa alla contribuzione ebraica alla cultura […]