Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 16 marzo 2005, n.241

Ai sensi dell’art. 26. dell’allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1983, n.
347, il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale – per i
dipendenti degli enti locali – è riservato a coloro che, oltre ad
essere muniti di titolo di laurea, siano abilitati allo svolgimento di
un’attività professionale, nel caso in cui la prestazione
lavorativa richiesta comporti lo svolgimento di mansioni di natura
professionale; ove si tratti di attività di carattere diverso è
sufficiente per contro il solo titolo di laurea. Ciò considerato,
pertanto, nel caso di Cappellano cimiteriale, l’Ordinazione
sacerdotale va intesa non solo come laurea, ma come “laurea
professionale” ai sensi del citato art. 26, allegato A, del D.P.R.
25 giugno 1983, n. 347. Tale disposizione richiede, inoltre, ai fini
dell’integrazione dell’ottava qualifica funzionale, che l’attività
svolta sia caratterizzata da “complessità e difficoltà delle
prestazioni”, onde evincere dalle stesse profili di autonomia
operativa e responsabilità da parte del funzionario; detti aspetti
non appaiono, in particolare, caratterizzare l’attività del
Cappellano cimiteriale, il quale proprio in considerazione del suo
status di sacerdote cattolico, svolge esclusivamente l’adempimento
di mansioni di natura propriamente religiosa, quali celebrazioni delle
Sante messe e benedizione di salme, e non anche – ai sensi della
normativa sopra citata – attività di “istruttoria, predisposizione
e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà”.

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]