Sentenza 08 luglio 2003, n.424
L’attività prestata presso le scuole pareggiate da parte degli
insegnanti è valutabile come titolo didattico ai fini dell’ammissione
alla partecipazione al concorso per l’insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, considerandosi privo di rilevanza
l’inadempimento degli obblgihi contributivi da parte delle scuole
stesse nei confronti degli insegnanti.