Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 14 giugno 2006

Ministero dell’Istruzione. Nota 14 giugno 2006, Prot. 1776: “Insegnanti di religione cattolica – Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07”. (Omissis) Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In relazione al recente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s.2006/07, sottoscritto il 6.6.2006, si ribadisce che l’art. 2 comma […]

Decreto Presidente Repubblica 02 febbraio 1994, n.175

D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175: “Approvazione dell’intesa tra l’Italia e la Santa Sede sul riconoscimento civile dei titoli accademici pontifici”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 62 del 16 marzo 1994) «La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a […]

Sentenza 11 aprile 2005, n.3687

Il possesso del titolo di studio di “Baccalaureato in Sacra
Teologia”, riconosciuto quale diploma universitario in “Sacra
Teologia” dall’ordinamento italiano, per effetto della L. n.
121/85 e del D.P.R. n. 175/94, giusto scambio di note tra l’Italia e
la Santa Sede del 25.1.1994, non comporta che sia stata
automaticamente sancita anche una equipollenza dello stesso con
diplomi di laurea in altre discipline, prescritti come necessari e
sufficienti per la partecipazione a concorso pubblico per titoli ed
esami. Al riguardo, occorre infatti un atto di riconoscimento
generale, che stabilisca detta equipollenza mediante legge o decreto
ministeriale. Nè quest’ultima può ritenersi sussistente solo in
forza di parere espresso dal C.U.N. in un caso analogo, posto che
detto organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie
nient’altro rappresenta che un sia pure autorevole orientamento,
indirizzato al Ministro su molte questioni relative ai settori
scientifico disciplinari ed agli atenei, ivi comprese quelle inerenti
alla equipollenza dei titoli culturali accademici.

Sentenza 02 dicembre 2002, n.533

È costituzionalmente illegittimo l’art. 19 l. prov. Bolzano 14
dicembre 1998 n. 12, come introdotto dall’art. 6 comma 2 l. prov. 28
dicembre 2001 n. 19, il quale consente al personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia autonoma di
Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo
del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di
maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni
scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio
interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a
tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità o di abilitazione riservato e dispone che per il
personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti
anni scolastici. Non sono, infatti, derogabili dalla provincia
autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento
scolastico statale nè – secondo quanto “prescritto” – la regola della
necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso
agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento;
regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che
vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento
dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica
preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità.