Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Decreto ministeriale 15 luglio 1987

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 15 luglio 1987: “Esecuzione dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l’lrc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”. Il Ministro della Pubblica Istruzione vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’ […]

Decreto ministeriale 26 settembre 1996, n.611

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 26 settembre 1996, n. 611: “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”. […] a) Le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3. lettera a), dell’Intesa citata in premessa sono indicate nell’allegato elenco A; b) Le Facoltà e gli Istituti che rilasciano i titoli […]

Sentenza 17 febbraio 2009, n.897

Ai fini della formazione della graduatoria a posti di insegnante di
religione, relativa al concorso riservato, per titoli ed esami,
indetto con decreto dirigenziale in data 4 febbraio 2004, il diploma
di specializzazione in pedagogia religiosa non può essere ascritto al
punto B/2 lett. f) della relativa tabella di valutazione dei titoli,
che attribuisce due punti per il compimento del regolare corso di
studi teologici in un seminario maggiore. Infatti, il corso di studi
di pedagogia religiosa ha durata biennale e non può, quindi, essere
assimilato al compimento degli studi in seminario, che hanno durata di
cinque o sei anni.

Nota 26 marzo 2008, n.5046

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV. Nota 26 marzo 2008: “Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2008/2009 – Chiarimenti” Viste le peculiarità previste dall’OM n. 27 del 21-2-2008 circa la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e considerate alcune richieste già pervenute per via […]

Sentenza 13 marzo 2008, n.1082

Il d.p.r. 16.12.1985 n. 751 – al punto 4.4 lett. b) – stabilisce che
il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole materne ed elementari è il diploma di istituto
magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario
diocesano”, ma che tale insegnamento può essere impartito anche da
“chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
Dunque, posto che in questo secondo caso il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore, appare legittima la
previsione – contenuta nel bando relativo al caso di specie – diretta
a dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze
religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di
istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze
religiose costituisce, in detta ipotesi, il titolo specifico richiesto
ai fini dell’insegnamento della religione cattolica.

Sentenza 29 gennaio 2008, n.238

L’attribuzione di un peso preponderante ai titoli di servizio
rispetto a quelli culturali, stabilita da un bando di concorso
riservato per titoli ed esami ai fini dell’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica, è espressione di una scelta
discrezionale dell’Amministrazione, alla quale spetta il potere di
decidere il rilievo da attribuire alle diverse categorie di titoli di
cui i candidati sono in possesso. In particolare, non sussiste alcun
vizio di illogicità nella scelta della Amministrazione in tale senso,
laddove – come nel caso di specie – tale soluzione risulti coerente
con lo scopo del concorso in esame ovvero quello di consentire la
sistemazione del c.d. precariato. In quest’ottica, la decisione di
privilegiare i titoli professionali e, quindi, il servizio già svolto
dagli insegnanti di religione cattolica, rispetto ai titoli culturali,
risulta ragionevole o, comunque, non affetta da quei vizi di
macroscopica illegittimità, solo in presenza dei quali questo Giudice
potrebbe censurare la decisione dell’Amministrazione.

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti
presentati nei pubblici concorsi, ove i medesimi già contengano tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione giacché, in tal caso,
dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei
concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse
integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale
(Nel caso di specie, nella domanda di ammissione a concorso riservato
per il personale docente di religione non veniva indicato il punteggio
del diploma di magistero; conseguentemente, l’indicazione successiva
del voto relativo a tale il diploma e la sua valutazione
congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso
avrebbe determinato, secondo la Suprema Corte, una modificazione del
contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro
mera integrazione).

Sentenza 25 luglio 2007, n.6926

Il Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa, conseguito
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, rappresenta
l’atto finale di un corso biennale di specializzazione, rilasciato da
un Istituto Universitario ammesso dallo Stato italiano al
riconoscimento di Lauree e Titoli Universitari Superiori. Sotto tale
profilo questo titolo chiude dunque un percorso formativo della durata
complessiva di sei anni e non può pertanto essere valutato quale
diploma di magistero, ma come diploma post-universitario di
specializzazione.

Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422

TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA SEZIONE TERZA QUATER nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Giugno […]