Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.175

In OLIR.it:

Decreto di promulgazione del Presidente della Conferenza episcopale
Italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012)
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Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 28
giugno 2012

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Sentenza 26 marzo 2008, n.5628

La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio
1999 n. 343), sia del giudice amministrativo (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15
giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n.
1948), ritiene che l’insegnamento delle materie alternative sia
ininfluente ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami e
della valutabilità del servizio prestato. Ciò in quanto tale
insegnamento non corrisponde né a posti di ruolo, né ad una
individuata classe di concorso ed è specificamente caratterizzato dal
fatto di non avere per oggetto materie curricolari. Per contro, il
carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in
ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a
titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465). Per tali ragioni, dunque, i
servizi svolti nell’insegnamento delle attività alternative della
religione cattolica non sono validi né ai fini dell’ammissione e
neppure ai fini del punteggio.

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Sentenza 24 febbraio 2005, n.1135

T.A.R. Puglia. Seconda sezione. Sentenza 24 febbraio 2005, n. 1135: “Valutazione dei titoli di qualificazione professionale nel concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica bandito con D.D.G.M. MIUR 2/2/04 in attuazione della L. 186/03”. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.: 1135/05 Registro Generale: 254/2005 nelle persone dei Signori: […]

Accordo 29 gennaio 1999

Accordo sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e sull’educazione religiosa negli istituti prescolastici, 29 gennaio 1999. Art. 1 1. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e medie pubbliche è obbligatorio per gli alunni che l’hanno scelto. 2. La scelta dell’insegnamento della religione cattolica come materia obbligatoria deve essere presentata per iscritto al direttore […]

Delibera 21 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana. Delibera 21 novembre 2002: “Insegnanti di religione: sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione”. Prot. n. 1197/02 (Omissis) La Conferenza Episcopale Italiana, nella 50a Assemblea Generale del 18-21 novembre 2002, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera concernente l’effettuazione di una sessione speciale per […]

Decreto ministeriale 02 luglio 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto 2 luglio 2004: “Riconoscimento della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, quale istituzione univesitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale, nonché l’equipollenza dei titoli, rilasciati dalla facoltà di diritto civile dell’Ateneo stesso, ai corrispondenti titoli, rilasciati dalle Università italiane, ai sensi dell’art. 2, comma […]

Decreto dirigenziale 31 marzo 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto dirigenziale 31 marzo 2004: “Insegnamento della religione cattolica -Concorso riservato per titoli ed esami: revoca del D.D.G. 24.03.2004”. (omissis) IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti […]