Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Interrogazione 12 novembre 1998

Senato della Repubblica. Interrogazione parlamentare del senatore Francesco Bosi e altri al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle Finanze sulla Intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova, 12 novembre 1998. (da “Atti parlamentari” – XIII Legislatura – Allegato B ai resoconti – Seduta del […]

Interpellanza 21 dicembre 1996

Camera dei Deputati. Interpellanza annunziata il 21 dicembre 1996. I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che: la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio per la stipula di intese tra Stato e culti acattolici, ai sensi del terzo comma dell’articolo 8 della Costituzione, non prende in […]

Interrogazione a risposta 29 novembre 1995

Camera dei Deputati. Interrogazione a risposta scritta annunziata il 29 novembre 1995. TARADASH. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che: l’organizzazione dei testimoni di Geova ha richiesto la stipulazione dell’intesa con lo Stato italiano, dopo aver constatato che essa è il solo mezzo utilizzato dai pubblici poteri per abrogare […]

Sentenza 12 luglio 1995, n.427

L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona,
di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da
quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di
per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun
modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto
costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia
del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una
religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella
cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore
di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo
elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un
equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente
segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il
giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle
riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si
svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia
così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.

Sentenza 07 febbraio 1995, n.1401

Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede
religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni di Geova) e
nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto, si ricollega
all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della
Costituzione e non può avere rilevanza come motivo di addebito o come
ragione incidente sull’affidamento dei figli, se ed in quanto non
superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge
o di genitore.

Decreto 09 gennaio 1993

Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione
riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento
confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni
di Geova), pur quando sia per un genitore “strumento di potere” e per
l’altro “oggetto di valutazione critica”, sembra scarsamente
enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero
arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non
già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica
probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.

Sentenza 18 aprile 1994, n.548

La pendenza tra le parti di un giudizio di separazione personale non
rende improponibile la domanda di delibazione di una sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, attesa l’autonomia dei due
procedimenti, diversi quanto a petitum e a causa petendi, e non fra
loro incompatibili. Ai fini della delibazione di una sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio e per quanto concerne
l’accertamento del rispetto del diritto di difesa, la professione di
fede di Testimone di Geova che aveva determinato una parte a non
costituirsi nel processo canonico, non può valere ad integrare la
violazione del principio del contraddittorio, giacché la contumacia
non era dipesa dalla inosservanza di regole processuali, bensì da una
scelta personale ancorché ispirata ad un credo religioso. Nel
giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii,
l’indagine diretta a stabilire se la riserva mentale sia stata
manifestata all’altro coniuge o sarebbe stata da questi conoscibile
ed a verificare se, in tal modo, risulti osservato il limite della
compatibilità con l’ordine pubblico, deve essere condotta con
esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l’espressione
come comprensiva di entrambe le pronunzie del giudizio ecclesiastico)
ed agli atti del processo canonico, escludendosi, invece, la
possibilità di un’apposita integrazione delle prove con istruttoria
da compiersi nella fase della delibazione.

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.

Sentenza 21 marzo 2001, n.857

Tar Veneto. Sezione II. Sentenza 21 marzo 2001, n. 857. (Trivellato; Stevanato) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda,ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 567/2001 proposto dalla ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA di Noale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaela Rampazzo, come da mandato in […]

Sentenza 09 dicembre 1992, n.421

Gli Enti di culto non cattolici (quale, nella specie, la Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova), ancorché riconosciuti dallo Stato
italiano, non possono ricevere parte della quota dei proventi di cui
alla L. 28 gennaio 1977 n. 10, che la Regione Umbria destina per le
chiese ed edifici religiosi, in quanto a tal fine è necessario che
tali Enti abbiano stipulato intese , senza le quali non è possibile
alcun tipo di relazione giuridica con lo Stato italiano.