Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 aprile 2000, n.34369/97

Il divieto di discriminazione religiosa (ex artt. 9 e 14 CEDU) è
violato non solo quando viene applicato un trattamento differenziato a
situazioni analoghe, ma anche quando trattamenti uguali vengono
applicati a situazioni diverse. Se gli Stati non prevedono trattamenti
diversificati nei confronti di persone che si trovano in situazioni
differenti, violano il diritto degli individui a non essere
discriminati nell’esercizio delle libertà garantite dalla CEDU. Nel
caso di specie, ad un Testimone di Geova, precedentemente condannato
per aver rifiutato di indossare l’uniforme militare, era stata negata
l’iscrizione al registro degli esperti contabili. Ad un soggetto
condannato per motivi religiosi era stato, cioè, applicato il
medesimo trattamento nel quale incorrono coloro che siano stati
condannati per altri reati. È dunque illegittima la norma che non
prevede un’adeguata eccezione per chi abbia riportato condanne penali
in ragione del credo religioso.

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.

Sentenza 25 maggio 1993

La libertà di manifestare la propria religione (art. 9 punto 2 della
Convenzione dei diritti dell’uomo) può essere oggetto di
restrizioni solo nei limiti in cui esse si rivelino necessarie in una
società democratica o garantiscano la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La repressione penale del proselitismo religioso
costituisce una restrizione della libertà di manifestare la propria
religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art. 9 punto 2
della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Sentenza 16 aprile 1997

Tribunale del lavoro di Liegi. Sentenza 16 aprile 1997. (Traduzione a cura della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova) CASO DI: THIRY Emmanuel, domiciliato a 4600 VISE, rue de Mons 112, attore, intervenuto di persona assistito da M. DELVENNE, delegato ai sensi dell’articolo 728 del Codice Giudiziario, CONTRO: ENTE NAZIONALE DI COLLOCAMENTO (O.N.E.M.), organo pubblico […]

Sentenza 11 giugno 1998

Tribunale del lavoro del distretto giudiziario di Anversa. Sentenza 11 giugno 1998. Pres. F. Stratmans, De Sutter Lucien c. Ufficio Nazionale del Lavoro. (omissis) Il Tribunale pronuncia la seguente sentenza (omissis) 2. I fatti: Il querelante riceve l’indennità di disoccupazione già da diverso tempo. Il 30/9/97 ha chiesto l’autorizzazione di svolgere un’attività volontaria e non […]

Sentenza 16 giugno 2001, n.24691

Cassazione. Prima Sezione Penale. Sentenza 16 giugno 2001, n. 24691. (omissis) Osserva in fatto e in diritto I. Con ordinanza del. 4. luglio. 2000 il tribunale di sorveglianza di: Venezia ammetteva Mari Alessandro alla.. misura alternativa della detenzione domiciliare, mentre rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in base alla considerazione che […]

Ordinanza 26 luglio 1995, n.186

Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via
esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa
l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di
esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta.
Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta
ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico
degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto
all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la
decisione in luogo del paziente.

Sentenza 08 luglio 2002, n.346

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale
della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2086], limitatamente
alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste
da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una
condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire
della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo
e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici
a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi;
risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e
art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei
singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui
l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare
rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla
quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la
possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come
quelli previsti dalla legge in esame.

Trattato 02 febbraio 1948

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America (Roma, 2 febbraio 1948, reso esecutivo con L. 18 giugno 1949, n. 365) (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 157 del 12 luglio 1949) I. – (omissis) 2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare […]