Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 maggio 2018, n.465

Si ringraziano gli avv. Lucio Marsella e Marcello
Rifici, nonché il dott. Federico Papini per la
segnalazione del documento e per la redazione della nota a sentenza
qui pubblicata (nota a sentenza)

"Non esiste (…) nel nostro ordinamento un soccorso di
necessità cosiddetto creativo, che (…) possa travalicare la
contraria volontà dell'interessato, posto che il perimetro
della scriminante dello stato di necessità (…) è
rigidamente circoscritto all'ipotesi in cui il paziente non sia in
grado – per le sue condizioni – di prestare il proprio dissenso o
consenso, come pure chiarito dalla costante giurisprudenza di
legittimità. Invero, l'urgente necessità terapeutica
può rilevare solo in caso di paziente in stato di incoscienza,
trovando i poteri e i doveri del medico unico fondamento nel consenso
del paziente, mai sacrificabile: il medico non può dunque
imporre il trattamento sanitario da lui ritenuto salvifico a chi
consapevolmente e lucidamente lo rifiuti"   

Sentenza 10 luglio 2018, n.C-25/17

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto
alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una
comunità religiosa nell’ambito di
un’attività di predicazione porta a porta e i trattamenti
successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di
dati personali effettuati per l’esercizio di attività di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale
direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da
persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere
interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di
cui a tale disposizione, include l’insieme di dati personali
raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni
riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali
dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in
pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego.
Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non
è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o
altri sistemi di ricerca.
L’articolo 2, lettera d), della
direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato
nel senso che esso consente di considerare una comunità
religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale
responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi
ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale
comunità, senza che sia necessario che detta comunità
abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha
fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente
a tali trattamenti.

Sentenza 24 maggio 2018, n.12954

“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che
l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere
pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi
l’affido esclusivo del minore, nella specie di cinque anni
di età, al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo
di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle
certezze indispensabili per una crescita equilibrata, se
l’altro genitore, nella specie la madre, per avere
abbracciato
la religione dei testimoni di Geova, si presenta
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta
socializzazione”.

Sentenza 14 giugno 1943

"There is no doubt that, in connection with the pledges,
the flag salute is a form of utterance. Symbolism is a primitive but
effective way of communicating ideas. The use of an emblem or flag to
symbolize some system, idea, institution, or personality is a
short-cut from mind to mind. Causes and nations, political parties,
lodges, and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of their
followings to a flag or banner, a color or design. The State announces
rank, function, and authority through crowns and maces, uniforms and
black robes; the church speaks through the Cross, the Crucifix, the
altar and shrine, and clerical raiment. Symbols of State often convey
political ideas, just as religious symbols come to convey theological
ones. Associated with many of these symbols are appropriate gestures
of acceptance or respect: a salute, a bowed or bared head, a bended
knee. A person gets from a [p633] symbol the meaning he puts into it,
and what is one man's comfort and inspiration is another's
jest and scorn."

Sentenza 07 marzo 2016, n.2436

Memoria difensiva ex art. 121
c.p.p., del 3 giugno 2015

La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la documentazione il Prof. Silvio Ferrari –
Università degli Studi di Milano e  l'Ufficio Legale
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

La
Redazione di OLIR.it segnala il contributo di Nicolò Amore, La
tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose
prive di intesa
, pubblicata sulla Rivista Diritto Penale
Contemporaneo, 19 dicembre 2016.

Sentenza 24 maggio 2016

La mancanza di un luogo di culto per esercitare regolarmente il
proprio credo si riflette direttamente sulla libertà religiosa,
per la cui piena realizzazione ha un grande rilievo la
possibilità di svolgere cerimonie in luoghi in cui i fedeli
possano riunirsi collettivamente. La normativa urbanistica in esame e
la sua applicazione – secondo la Corte adita – di fatto impediscono a
piccole comunità di potere rispettare le condizioni per
costruire un luogo di culto. Di qui la constatazione
dell'ingerenza che, pur perseguendo un fine in sè
legittimo, tra cui la sicurezza nazionale, è sproporzionata e
non necessaria in una società democratica e pluralista.

Sentenza 26 giugno 2014, n.26587/07

The European Court of Human Rights (ECHR) ruled in favor of
Jehovah’s Witnesses and their right to worship without unlawful
interference from the Russian authorities. In its unanimous judgment,
the Court found that Russia violated Articles 5 (right to liberty and
security) and 9 (freedom of thought, conscience, and religion) of the
European Convention on Human Rights (Convention) when police
overwhelmed a religious service with an illegal raid on the night of
April 12, 2006.

Sentenza 04 novembre 2013, n.24683

Non implica violazione del diritto di professare la propria fede
religiosa, il provvedimento di divieto di partecipazione alle Adunanze
del Regno, emesso nel corso di un giudizio di “affidamento
condiviso” delle figlie minorenni di un padre appartenente ai
Testimoni di Geova, nel caso in cui, all’esito degli
accertamenti svolti a livello comunale, si sia ritenuto che
l’età delle figlie non consentisse loro di
“praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e
fosse pertanto inopportuno “uno stravolgimento di credo
religioso” (nel caso di specie, "cattolico”).

Sentenza 06 giugno 2013, n.1585/09

The Court declared the complaints about Article 8 and Article 14 (read
in conjunction with Article 8) admissible and the rest of the
application inadmissibly. The Court further held that the respondent
State should pay the applicants damages (The case regards the
disclosure of Jehovah’s Witnesses’ medical files following their
refusal of blood transfusions).

Sentenza 12 giugno 2012, n.9546

L’art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella
separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare
ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio
fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che
assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di
filiazione, fondato sull’art. 30 Cost.. L’esercizio in concreto di
tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente
protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli
alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere
anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà
fondamentali individuali (nel caso di specie, il diritto di libertà
religiosa), ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze
pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la
salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a
legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà
fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito
nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità
con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di
genitore fissati nell’art. 30 Cost., comma 1, e nell’art. 147 c.c.